Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Atzori Alessio n. a Pistoia il 11.12.1978
avverso il provvedimento di correzione d’errore materiale emesso dal Gip del Tribunale di
Pistoia in data 6.11.2015
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Cedrangolo , che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato provvedimento il Gip del Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione,
su segnalazione dello stesso Ufficio, disponeva de plano la correzione del decreto penale n.

Data Udienza: 30/11/2016

1190/2013, esecutivo il 11.10.2014, nella parte in cui comminava la condanna a euro 500 di
ammenda anziché di multa per il delitto ex art. 639 cod.pen.
1.2 Avverso il provvedimento propone ricorso per Cassazione l’Atzori a mezzo del difensore ,
deducendo :
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 130 e 127 cod.proc.pen. per avere il giudice
provveduto alla correzione senza previa fissazione dell’udienza camerale con avviso alle parti;

d’errore materiale alla sostituzione di una pena con altra, trattandosi di vizio che può essere
fatto valere solo con l’eventuale impugnazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile per carenza d’interesse .
2.1 E’ pacifico che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione
della camera di consiglio ed avviso alle parti sia affetto da nullità di ordine generale ex art. 178
cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 , Bertini e altri, Rv. 265638;Sez. 1, n. 1674
del 09/01/2013 , Ioculano, Rv. 254230). Nondimeno , il rilievo in ordine alla sussistenza del
vizio non può sottrarsi alla necessaria coordinazione con gli effetti in concreto perseguibili con
la sua rimozione, alla luce dei principi che permeano il sistema delle impugnazioni.
La regola cardine è costituita dall’art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per
proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso
nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa,
perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale
derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità,
ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti
logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 , Marinaj,
Rv. 251693).

L’interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve,dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve
mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto,
qualora si censuri, allo scopo di conseguire l’esatta applicazione della legge, la violazione di
una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza
deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se
nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e
praticamente favorevole.

-la violazione degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. non potendo procedersi mediante correzione

Nella specie il vizio denunziato dal ricorrente prospetta quale unica conseguenza possibile
dell’accoglimento la mera sostituzione del provvedimento impugnato con altro di identico
tenore, e per tal via denota l’assenza di un concreto interesse alla sua rimozione.

In detto solco interpretativo si collocano le reiterate pronunzie della Corte Suprema che hanno
ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento di
correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura “de plano”, invece che
ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto

direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 ,
Rinaldi, Rv. 264946;Sez. 1, n. 10419 del 18/02/2010 , Marceca, Rv. 246510).

3. Manifestamente infondata è l’ulteriore censura che concerne la pretesa non emendabilità
con la procedura di correzione degli errori materali dell’inesatta indicazione della specie di pena
irrogata. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante riconosce la
possibilità di ricorso all’istituto di cui all’art. 130 cod.proc.pen. quando l’errore sia
conseguenza di mera svista e non implichi rinnovate valutazioni del decisum, sicchè il rimedio
è adottabile allorchè, come nella specie, il dato da rettificare consegue in termini necessitati
dalla natura delittuosa del fatto contestato (Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014 , P.G. in proc.
Marfisi, Rv. 259281 ;Sez. 1, n. 10419 del 18/02/2010 , Marceca, Rv. 246510;Sez. 3, n. 49400
del 18/11/2009 , P.G. in proc. Bitri, Rv. 245713).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la
condanna del ricorrente alle spese processuali non anche alla sanzione pecuniaria , attesa
l’esattezza giuridica del rilievo posto a base del primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/11/2016.

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive,

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