Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di Imperia
avverso l’ordinanza del 18/06/2013 del Tribunale di Genova emessa nel
procedimento a carico di
Ettore Fresta, nato a Palermo il 16/06/1976
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18/06/2013, ha respinto
l’appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di
Imperia che, a fronte dell’accertamento della presenza di due piantine di
marijuana nell’abitazione di Ettore Fresta, ove questi era astretto in esecuzione
della misura degli arresti domiciliari per analoga imputazione, non ha ritenuto di
disporre l’aggravamento della misura.
2. Nel suo ricorso il P.m. presso il Tribunale di Imperia deduce violazione
di legge processuale, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 274 e 299
cod. proc.pen., in quanto il comportamento evocato risulta tenuto
dall’interessato mentre era agli arresti domiciliari per il possesso di n. 36
piantine di marijuana, circostanza che dimostra l’inidoneità della misura imposta
ad escludere il pericolo di reiterazione, ed impone, ex art. 276 cod. proc. pen., il
ripristino della custodia cautelare in carcere.

Data Udienza: 27/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al di là dell’inquadrabilità della detenzione delle piantine di marijuana
quale reato, al fine di disporre l’aggravamento della misura è necessario che il
comportamento tenuto dimostri l’idoneità della misura applicata rispetto alle
esigenze cautelari che condussero all’applicazione degli arresti presso il

dalla violazione delle disposizioni impartite contestualmente all’emissione del
provvedimento.
Il ricorso proposto risulta nella specie, inammissibile sotto un duplice
profilo. Per la parte in cui contesta la valutazione di merito svolta dal Tribunale,
che ha escluso le condizioni dell’aggravamento delle esigenze cautelari, pur
astrattamente valutabili nell’ipotesi di reiterazione del reato (Sez. 4, Sentenza n.
3072 del 29/10/1998, dep. 12/05/1999, imp. Behari Rv. 213530 ), in quanto il
giudice le ha superate con valutazioni di merito, non contestate né per contrasto
con la logica, né per la loro contraddittorietà, che lo hanno indotto ad escludere
la portata sintomatica della condotta, per la sua minima gravità correlata al
numero delle piantine detenute.
Sotto l’altro profilo, sollevato con riguardo alla contestata violazione
dell’art. 276 cod. proc. pen. il rilievo contenuto in ricorso appare generico,
sull’elemento costitutivo posto a fondamento dell’istanza di sostituzione,
rinvenibile nella violazione delle specifiche prescrizioni imposte con la misura
alternativa, non essendo evidenziata l’intervenuta violazione di specifiche
limitazioni previste nel provvedimento impositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27/11/2013.

domicilio, caratterizzate, nell’ipotesi di cui all’art. 276 comma 1 cod. proc. pen.,

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