Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONZO PAOLO N. IL 04/09/1966
avverso l’ordinanza n. 181/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
04/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI ;
letteLsectitele conclusioni del PG Dott. 9,,,\e cou.„..„
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/11/2014

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RITENUTO IN FATTO
Ponzo Paolo richiedeva al Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione,
di procedere, in applicazione della sentenza della Corte cost. n.32 del 2014, alla
rideterminazione della pena irrogata con la sentenza del 5.10.2012, irrevocabile,
emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino che, a norma
dell’art. 444 cod.proc.pen. , aveva applicato la pena di anni 3 di reclusione ed
euro 13.000 di multa in relazione al reato previsto dagli artt.81 cod.pen. e art.73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ( detenzione illecita di stupefacente del tipo hashish

febbraio a maggio 2010).
Con decreto del 4.4.2014 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Torino dichiarava inammissibile l’istanza a norma dell’art.666 comma 2
cod.proc.pen. .
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo
inosservanza ed erronea interpretazione dell’art.2 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente questa Corte rileva la sussistenza di una ipotesi di nullità
assoluta del provvedimento impugnato rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art.609
comma 2 cod.proc.pen.

1.A norma dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen.,

la richiesta

presentata al giudice dell’esecuzione può essere decisa con
provvedimento de plano in caso di “manifesta infondatezza per difetto
delle condizioni di legge”, situazione all’evidenza non ricorrente nel caso
in esame , atteso che lo stesso giudice dell’esecuzione dà atto della
esistenza di due orientamenti interpretativi contrastanti in tema di effetti
sul giudicato di condanna della sentenza della Corte cost. n.32 del 2014,
che ha determinato la reviviscenza del trattamento sanzionatorio previsto
dall’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 nel testo vigente prima delle
modifiche apportate con gli artt.4 bis e 4 vicies ter de d.I.30.12.2005
n.272, convertito nella legge 21.2.2006 n.49, dichiarati
costituzionalmente illegittimi. Occorre inoltre considerare che, in tema di
esecuzione di una pena derivante dalla applicazione di un trattamento
sanzionatorio ritenuto costituzionalmente illegittimo, è da ultimo
intervenuta la sentenza di questa Corte Sez.U. n.42858 del 29.5.2014,
depositata il 14.10.2014.
2.La violazione dell’obbligo di procedere ad udienza camerale con la
partecipazione necessaria delle parti, prescritto dell’art.666 comma 4

destinato alla cessione a terzi, fatti commessi da gennaio a giugno 2010 e da

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cod.proc.pen., integra una causa di nullità assoluta del provvedimento
per omessa citazione dell’interessato e per assenza del difensore nei casi
in cui è obbligatoria la presenza, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento a norma dell’art.179 comma 1
cod.proc.pen.,
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza
rinvio , con trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del

comma 4 cod.proc.pen.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino .
Così deciso il 26.11.2014

Tribunale di Torino perché proceda nelle forme previste dall’art.666

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