Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCANGELONI ERIK N. IL 15/10/1980
avverso la sentenza n. 3520/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 57,12,,t.
che ha concluso per
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Udito, p
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‘Gee

tm,

e civile, l’Avv
sor Avv.

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Arcangeloni Erik ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna in data 22.01.2015, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ravenna il 16.05.2013,
nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b),
cod. strada.
Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione di legge; la parte
reitera l’eccezione processuale relativa al rigetto della richiesta di rinvio per

16.05.2013. Osserva che il giudicante, illegittimamente, si è limitato a considerare
il fatto che la richiesta era stata inoltrata solo il giorno antecedente l’udienza di
trattazione.
Con il secondo motivo la parte contesta l’affermazione di penale
responsabilità. L’esponente considera che la Corte territoriale si è limitata a
richiamare gli esiti del test alcolemico, laddove la censura involgeva la circostanza
relativa alla guida del veicolo.
Con il terzo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, in relazione al
trattamento sa nzionatorio.
Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, in riferimento
all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Osserva che, a fronte di specifico motivo
contenuto nell’atto di appello – di cui la stessa Corte di merito ha dato atto in
sentenza – la Corte territoriale ha affermato: che l’imputato, rimasto contumace,
aveva mostrato disinteresse; e che non aveva formalizzato richiesta di sostituzione
della pena con il lavoro sostitutivo.

Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglíanze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la
2

legittimo impedimento, avanzata dal difensore, in riferimento all’udienza del

v

sentenza di condanna è stata resa il 22.01.2015, mentre il termine è maturato in
data 01.05.2015).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o

incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è

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