Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
CUCCIA GIORGIO N. IL 16/01/1956
avverso la sentenza n. 2280/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do tt . D_Qc)-Y)–,Aut-v_-)
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv Al-gz&
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Data Udienza: 05/11/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 28 settembre 2010 la Corte di appello di
Palermo confermava quella pronunciata dal GUP della stessa sede il
7 agosto 2008, all’esito di giudizio abbreviato, e, con essa, la
condanna alla pena di anni cinque di reclusione (oltre pene
accessorie e risarcimento del danno in favore delle numerose parti
civili) di Cuccia Giorgio, imputato del reato di concorso esterno in
associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110, 416-bis c.p., reato
aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 della indicata norma
incriminatrice.
Giova premettere che l’ipotesi accusatoria fa riferimento alla
condotta del Cuccia, protrattasi per anni, nel corso dei quali avrebbe
egli mantenuto la proprietà formale di un terreno anni prima
promesso in vendita dalla madre a Dragna Gioacchino, esponente
mafioso, nonostante questi e suoi sodali avessero sostanzialmente
preso possesso di esso realizzandovi immobili abusivi dati in
locazione per attività commerciali. In particolare l’imputato, sempre
seguendo l’ipotesi accusatoria, dopo la morte della madre, avvenuta
nell’agosto 1996, aveva conferito in data 27.89.1996 procura
speciale al Drogna per consentirgli la stipula di un contratto
locativo relativo ad uno dei fabbricati abusivi; in questo frattempo il
Cuccia inoltre, con i fratelli, avrebbe incassato dagli inquilini dei
magazzini abusivi i canoni locativi, anche per recuperare la quota
del prezzo, pattuito con la madre in lire 650.000.000, non
corrisposta dall’acquirente al momento del preliminare, somma
quest’ultima pari a lire 100.000.000; da conversazioni telefoniche
intercettate con esponenti mafiosi, infine, sarebbe emerso che il
Cuccia si sarebbe messo a loro disposizione (nello specifico, di
Drogna, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore) lasciando immutata
nel tempo una situazione che aveva consentito ai predetti di
mantenere la titolarità degli immobili abusivi edificati al riparo da
iniziative di prevenzione; di qui il concretizzarsi della ipotesi
delittuosa contestata.
2. La sentenza della corte distrettuale veniva annullata, con rinvio,
dalla Corte di Cassazione, sezione quinta, sul rilievo che il giudizio
di condanna non appariva adeguatamente motivato in riferimento al
dolo diretto necessario ad integrare il ritenuto concorso esterno del
Cuccia, tenuto conto dei motivi personali perseguiti dall’imputato,
il quale agì per regolarizzare la situazione dominicale della quale
non era responsabile, per averla ereditata dalla madre, ed in
1

relazione alla quale perseguì sempre un suo legittimo interesse
personale.

3. Con sentenza del 20 maggio 2013 la Corte di appello di Palermo,
in sede di rinvio, in riforma di quella impugnata, assolveva
l’imputato dal reato ascrittogli con la formula “perché il fatto non
costituisce reato”.
A sostegno della decisione la Corte di merito osservava: la corte di
legittimità ha chiesto al giudice di rinvio l’accertamento del dolo
diretto eventualmente riferibile all’imputato, dolo necessario per il
riconoscimento del reato contestato; a tal fine non appare irrilevante
la circostanza che già il giudice di prime cure aveva assolto il
prevenuto dal reato di interposizione fittizia dei beni per cui è
causa, reato inizialmente contestato ai sensi dell’art. 12-quinquies 1.
356/1992; di qui la conclusione che gli stessi giudici di primo
grado, escludendo tale reato, hanno altresì escluso, e sul punto si è
formato il giudicato, che il Cuccia abbia agito con la finalità di
mantenere una fittizia proprietà dei beni al fine di favorire gli
esponenti mafiosi ovvero l’organizzazione mafiosa; d’altra parte la
stessa corte di cassazione, argomentando l’annullamento con rinvio,
ha sottolineato la significatività della evocata assoluzione; il capo di
imputazione richiama altresì “il controllo di attività economiche”
consentito all’associazione mafiosa, ma in relazione ad esse le
risultanze processuali appaiono dimostrative che, pur nel contesto
di una disponibilità del prevenuto a risolvere complessivamente la
situazione venutasi a creare, l’imputato agì sempre per tutelare i
proprii interessi, mantenendo una posizione di autonomia; è inoltre
circostanza certa che il prevenuto venne in contatto con gli
esponenti mafiosi non per sua scelta, ma per la situazione creata
dalla iniziativa materna di alcuni anni prima di concludere il
preliminare per la vendita del suo terreno; il contenuto delle
conversazioni intercettate dimostra l’intento del Cuccia di pervenire
alla formalizzazione del trasferimento di proprietà in favore del
Drogna, unica controparte nota all’imputato; la procura speciale
rilasciata a quest’ultimo era necessaria per mantenere lo status quo
ereditato dalla madre e l’incasso dei canoni locativi ubbidiva
all’esigenza di recuperare la parte del prezzo di vendita non versato
dall’acquirente al momento del preliminare materno; di qui
l’evidenza del perseguimento, da parte dell’imputato, di interessi
propri e dei fratelli (per i quali le accuse sono state archiviate) e la
mancanza di prove certe in ordine al preteso fine di occultare la
posizione del Drogna rispetto ai fabbricati abusivi; soltanto nel
2004 il Cuccia ha avuto consapevolezza che, oltre al Drogna, altri
soggetti mafiosi avevano interesse sugli immobili abusivi locati (la
2

circostanza è affermata dal GUP nella sua sentenza di condanna a
pag. 299 e dallo stesso P.M. nell’atto di appello, a pag. 20) ed anche
a far tempo da tale momento non sono state apprezzate condotte
rilevanti ai fini accusatori; in tale senso rilevante è la testimonianza
del notaio Maccarone al quale l’imputato si rivolse per liberarsi
della situazione venutasi a determinare ed al quale confessò la sua
ferma intenzione di non immischiarsi con gente di malaffare; anche
qualche eccesso di familiarità riscontrato nelle intercettazioni
appare funzionale più al perseguimento dei propri interessi che non
di quelli mafiosi; non risulta comunque provato a carico
dell’imputato il dolo diretto richiesto come requisito del reato
contestato.
4. Avverso l’assoluzione del Cuccia ricorre per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo
chiedendone l’annullamento.
A tal fine il procuratore ricorrente sviluppa un unico motivo di
impugnazione con il quale denuncia mancanza e contraddittorietà
della motivazione, in particolare osservando ed argomentando: è
stato accertato con certezza che l’imputato partecipò a diverse
riunioni con esponenti di spicco di “cosa nostra”, trattando con essi
e discutendo di argomenti di interesse per l’associazione; è regola di
comune esperienza che i mafiosi non ammettono la partecipazione
ai loro incontri di persone estranee e nella fattispecie il a/oda
veniva trattato e trattava con familiarità; nelle riunioni il Caccia è
stato chiamato “bravo picciotto”, “questo picciotto che sta con noi”.
La procura speciale conferita al Drogna fin dal 1996, l’incasso dei
canoni dagli inquilini, il protrarsi di questa situazione fino
all’arresto del Cuccia sono circostanze interpretate
contraddittoriamente dalla sentenza impugnata; il Coccia ha
consentito a “cosa nostra” di agire sul terreno di sua proprietà per
lunghi anni come se fosse essa proprietaria; non si capisce per quale
ragione Dragna ha consentito il mantenimento della proprietà
formale del terreno in capo ai Cticcia, investendo poi capitali per la
realizzazione di immobili abusivi i cui canoni venivano riscossi
dall’imputato; nella conversazione Gottuso-Di Napoli si parla
esplicitamente delle singole proprietà dei singoli mafiosi e del
coinvolgimento del Cuccia nella gestione di tali beni; anche la
testimonianza Maccarone dimostra il contrario di quanto sostenuto
in sentenza.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla
motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei
3

I.

risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito
dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di
accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano
stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee
argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della
consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza
dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei
fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità
opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02
Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo; Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008,
Baratti, Rv.239735; cfr. in termini: Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380
dell’11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp. Messina; Sez.
6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle
argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di
un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice
territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova
puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare
uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello
logicamente ritenuto con la sentenza impugnata.
Ed invero il procuratore ricorrente annette notevole significato alla
circostanza che l’imputato abbia partecipato ad incontri con gli
esponenti mafiosi interessati agli immobili abusivi, ma non
inserisce tali incontri nella problematica connessa ad una
situazione di fatto e giuridica che l’imputato ha ereditato e non
certo creato e neppure considera il dato, oggettivamente decisivo,
che soltanto nel 2004 (circostanza ammessa dalla stessa parte
pubblica e dal GUP nella sentenza di primo grado) il prevenuto ha
acquisito coscienza che oltre al Drogna altri mafiosi erano
interessati agli immobili abusivi; non indica inoltre il procuratore
ricorrente quali siano i discorsi di interesse mafioso al quale
l’imputato avrebbe partecipato.
Né rilevante ovvero addirittura sufficiente può essere considerata la
familiarità dimostrata in tali colloqui, tenuto conto degli argomenti
spesi dalla sentenza assolutoria. la quale non manca certo di farsi
carico di ciò dandone una logica lettura in senso non accusatorio,
Tipiche valutazioni di merito svolge poi il rappresentante della
pubblica accusa allorchè richiama la testimonianza del notaio
Maccarone, logicamente interpretata dalla corte territoriale in senso
favorevole al prevenuto, ovvero descrive la singolarità di una
proprietà formalmente del Cticcia e sostanzialmente della mafia.
A tale proposito la corte di secondo grado ha valorizzato, ancora
una volta in senso favorevole all’imputato, le seguenti circostanze:
l’imputato ha ereditato dopo la morte della madre la situazione di
4

6. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto
dichiarato inammissibile.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, addì 5 novembre 2014
Il consigliere estensore
Il Presici epte
)
\_)

fatto e giuridica per cui è causa, situazione pertanto alla quale non
ha dato alcun contributo causale; lo stesso giudice di prime cure ha
escluso che il Cuccia abbia realizzato una condotta di interposizione
fittizia di persona per simulare la reale proprietà del terreno
ereditato dalla madre ovvero degli immobili abusivi realizzati su
tale terreno; dal 1996, momento dell’acquisizione ereditaria dei
terreni detti, al 2004, epoca in cui, anche per l’accusa, il Cuccia si
rese conto dei soggetti interessati agli immobili, sono decorsi otto
anni, di guisa che è la stessa accusa a limitare la condotta, ritenuta
delittuosa, del prevenuto ai soli tre anni dal 2004 al 2007, epoca
dell’arresto dell’imputato; è indubbio che il Cuccia aveva un
interesse diretto nella situazione per cui è causa, giacchè doveva
recuperare 100 milioni di lire non versati alla madre del Drogna al
momento del preliminare di acquisto, recupero avvenuto nel suo
interesse ed in quello dei fratelli, coeredi, percependo i canoni dei
magazzini abusivi.
Logica pertanto la ricostruzione degli accadimenti da parte della
corte territoriale e tipicamente di merito le contrarie deduzione del
procuratore ricorrente, ricostruzione che resiste anche alla
evocazione della intercettazione telefonica del colloquio intercorso
tra Gottuso e Di Napoli. Sul punto le riflessioni del procuratore
ricorrente si appalesano infatti del tutto generiche, oltre che fondate
su richiami assolutamente parziali delle intercettazioni stesse, di per
sé non decisivamente significative: secondo informazioni apprese
de relato i due interlocutori affermano che il Cuccia percepiva
canoni per conto di tale Biondo Salvatore, detenuto, per eliminare
debiti residui, che un magazzino era del Drogna e che per tale
Biondino Salvatore l’imputato gestiva un suo magazzino.
Nulla di nuovo quindi rispetto al costrutto motivazionale logico
articolato con la sentenza assolutoria.

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