Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29997 del 17/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29997 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Adolfo Giuseppe, nato a Mazzara del Vallo il 21/08/1984

avverso la sentenza del 28/04/2015 della Corte d’appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. F. Melillo che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 aprile 2015, la Corte d’appello di Palermo,
giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 17492/2015 della Corte
di Cassazione, ha ridotto la pena inflitta a Giuseppe Adolfo a mesi sei di
reclusione e C 1.100,00 di multa, per effetto della mutata cornice edittale di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e della legge 79 del 2014.

Data Udienza: 17/05/2016

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Giuseppe Adolfo, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico
motivo la violazione di legge in relazione all’art. 157-161 cod.pen. per aver
omesso la Corte d’appello di dichiarare la prescrizione del reato essendo decorsi
sei anni alla data della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione il 22.5.
2014 essendo il fatto commesso il 10/12/2003.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero la Corte di Cassazione nella pronuncia rescidente aveva
espressamente affermato l’irrevocabilità sull’accertamento del reato e
sull’affermata responsabilità del ricorrente stabilendo il rinvio del procedimento
esclusivamente in punto alla rideterminazione della pena. Il giudicato
(progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e sull’affermata
responsabilità dell’imputato, preclude che tali questioni siano rimesse in
discussione, attesa la definitività della decisione sui suddetti punti ( cfr.

ex

multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez. 3 n.6607/2000; Sez. 4
n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010), Ora deve rilevarsi che il reato

de quo,

commesso in data 10/12/2003, non risultava prescritto alla data della pronuncia
di appello del 19/11/2012, essendo intervenute sospensione nel giudizio di primo
grado ( per legittimo impedimento dal 3 marzo 2004 al 28 aprile 2004 al 9
giugno 2004, dal’11 gennaio 2006 al 4 aprile 2006, dal 12 luglio 2006 al 1
dicembre 2006 – per astensione dalle udienze-, dal 27 aprile 2007 al 14
dicembre 2007,dal 14 dicembre 2007 al 18 marzo 2008, dal 18 marzo 2008 al 4
luglio 2008, dal 23 aprile 2010 al 24 novembre 2010) per complessivi 561 giorni
(di cui 420 giorni relativamente alle sospensioni per legittimo impedimento.
computate per giorni 60, e 141 giorni per astensione dalle udienze), cosicchè alla
data di pronuncia della sentenza di appello, in data 12 novembre 2012, non era
decorso il termine di prescrizione pari a sette anni e mesi sei oltre al periodo di
sospensione. Ed ancora deve rilevarsi che la pronuncia di annullamento della
sentenza di appello, ad opera della pronuncia della Corte di cassazione, era
limitatamente alla rilevata sopravvenuta illegalità della pena, in presenza di
motivi di merito ritenuti manifestamente infondati, e dunque precludeva al
giudice del rinvio di rilevare la causa estintiva maturata successivamente alla
pronuncia di appello annullata, rispetto alla quale, per effetto dell’inammissibilità
del ricorso nel merito, era intervenuto il giudicato ( tant’è che neppure il
ricorrente ha eccepito nel giudizio di rinvio la prescrizione, confermando

2

per essere il reato estinto prescrizione.

l’esistenza del giudicato sul punto), con la conseguenza che deve ritenersi
preclusa la valutazione della causa di estinzione del reato per prescrizione in
questa sede.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della

determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/05/2016

causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,

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