Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29995 del 17/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29995 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Morad Hiyi, nato in Marocco i 17/4/1984
avverso la sentenza del 17/1/2013 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

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Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dei 17 gennaio 2013 la Corte d’appello di Ancona ha
confermato !a sentenza 16 dicembre 2011 dei Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Fermo che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato
Morad Hiyi alle pene di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di spaccio
sostanza stupefacente del tipo hashish) e di mesi due di reclusione per il reato di
cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen. (per avere in più occasioni fornito
falsamente le proprie generalità a pubblici ufficiali che procedevano alla sua
identificazione).

Data Udienza: 17/05/2016

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo •
difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, per
l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della ritenuta destinazione a fine
di spaccio della sostanza stupefacente, non essendo sufficiente al riguardo il
mero superamento della soglia quantitativa fissata nella tabella allegata alla I.

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato ulteriore violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 495 cod. pen., dovendo i fatti
contestati essere ricondotti alla diversa fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen., in
quanto le false dichiarazioni sulle proprie generalità non erano destinate ad
essere riprodotte in un atto pubblico né avevano attinenza con questo, essendo
state rese nel corso dì un controllo di polizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza dovrebbe egualmente essere
annullata per rideterminare il trattamento sanzionatorio del reato in materia di
stupefacenti, a seguito delle intervenute modifiche legislative ai riguardo, con la
conseguenza che deve essere rilevata la prescrizione di entrambi i reati medio
tempore compiutasi.

1. Il primo motivo di ricorso, mediante

quale sono stati denunciati

violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione
alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente
detenuta dall’imputato, è inammissibile, perché non individua vizi specifici della
motivazione del provvedimento impugnato tali da minarne la coerenza e la

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logicità, bensì tende ad ottenere una rivisitazione degli accertamenti in punto di
fatto compiuti dai giudici dei merito.
Il Tribunale di Fermo, nell’affermare la responsabilità dell’imputato in
relazione alla detenzione per uso non esclusivamente personale dello
stupefacente sequestratogli, ha evidenziato il quantitativo dello stupefacente
detenuto, pari, all’esito delle analisi chimiche effettuate, a 33 dosi singole, le
modalità di suddivisione della sostanza, il suo valore, non compatibile con le
condizioni reddituali dell’imputato, e la mancanza di prova circa il suo stato di
tossicodipendenza. Tali considerazioni sono state condivise dalla Corte d’appello
di Ancona, che, pur concordando sulla insufficienza del mero superamento della
soglia fissata come quantitativo massimo per presumere la destinazione ad uso

2

44?’

non esclusivamente personale, ha sottolineato la natura meramente assertiva
dell’assunto della destinazione ad uso esclusivamente personale dello
stupefacente, in relazione al contesto della detenzione (all’interno di un locale
pubblico), al quantitativo della sostanza ed alle condizioni finanziarie
dell’imputato. Quest’ultimo, a fronte di tali argomenti, del tutto logici e coerenti,
ha ribadito la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza
stupefacente, sottolineando la spontanea consegna dell’hashish alla polizia
giudiziaria, l’assenza di tossicodipendenti nella zona ed anche di comportamenti

plurimi argomenti posti a fondamento della diversa conclusione cui sono
pervenuti i giudici di merito, tendendo, peraltro in modo del tutto generico, ad
ottenere una rivalutazione della vicenda come accertata in linea di fatto, con la
conseguente inammissibilità della censura.

2. Il secondo motivo, mediante il quale sono stati denunciati violazione
dell’art. 495 cod. pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in
quanto il ricorrente si duole della erronea qualificazione della sua condotta, da
ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen., nonostante la
contestazione abbia ad oggetto le false dichiarazioni dallo stesso rese a pubblici
ufficiali che procedevano alla sua identificazione, destinate ad essere riprodotte
nel verbale di identificazione, correttamente ricondotto dalla Corte d’appello alla
ipotesi di cui all’art. 495 cod. pen., trattandosi di atto redatto dal pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e rilevando la provenienza dell’atto dal
medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di
determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5, n.
9702 del 05/12/2008, Paolino, Rv. 242770); sul punto, peraltro, la Corte di
appello si è uniformata al consolidato orientamento in forza del quale integra il
reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 c.p., e
reato di false dichiarazioni sua propria identità, di cui all’art. 496 c.p., la

non

condotta di chi fornisce false generalità alla polizia giudiziaria all’atto della
redazione di un verbale di identificazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 43718 dei
15/11/2007, Saitta, Rv. 238202), orientamento ribadito anche dopo le modifiche
introdotte nel 2008 (Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, Cantini, Rv. 262667; Sez.
5, n. 3042 del 03/12/2010, Gorizia, Rv. 249707).

3.

Le sopravvenute modifiche legislative in ordine al trattamento

sanzionatorio della illecita detenzione di stupefacenti renderebbero, nonostante
l’inammissibilità del ricorso, necessaria la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio, che risulta però precluso dalla sopravvenuta prescrizione di
entrambi i reati, verificatasi a seguito del decorso del termine massimo di sette

3

del ricorrente indicativi della attività di spaccio, omettendo di confrontarsi con i

anni e mezzo dalla commissione di entrambi i -reati, consumati il 19 settembre
2007, e dunque estinti per compiuta prescrizione il 19 marzo 2015.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere entrambi i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per

Così deciso il 17/5/2016

prescrizione.

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