Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29994 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29994 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAMBURRO MARCO, nato a Chieti il 12/09/1974

avverso la sentenza del 24/04/2015 della Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.6.2012 il Tribunale di Chieti dichiarava Tamburro Marco
responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 (per aver, quale
amministratore unico della Abruzzese Autotrasporti s.r.A., al fine di evadere le
imposte sui redditi e sul valore aggiunto indicato nelle dichiarazioni relative agli
anni 2005,2006,2007 e 2008 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse
dalla Tir Express srl e relative ad operazioni inesistenti) e, ritenuta l’attenuante di

di anni uno dei reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
Con sentenza del 24.4.2015, la Corte di appello di L’Aquila, a seguito di
appello proposto dall’imputato, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale
di Chieti e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato contestato
relativamente atte annualità 2005 e 2006 perché estinto per prescrizione e
rideterminava la pena per la residua imputazione in mesi nove di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per tassazione Tamburro Marco,
per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen
Con il primo motivo lamenta violazione di norma processuale e vizio di
motivazione, deducendo l’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione
dell’Agenzia delle Entrate nella parte valutativa del dato fattuale; argomenta che
la Corte territoriale aveva riproposto le stesse conclusioni del giudice di primo
grado senza rispondere alle doglianze difensive, così eludendo l’obbligo di
motivazione.
Con il secondo motivo lamenta violazione di norma processuale e vizio di
motivazione per difetto di correlazione tra contestazione e pronuncia.
Il ricorrente deduce che mentre l’imputazione contestava il preteso utilizzo di
fatture emesse dalla Tir Express srl relative ad operazioni inesistenti, al fine di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e, quindi, la sola inesistenza
oggettiva, il Tribunale addiveniva alla pronuncia di condanna ritenendo provata la
inesistenza soggettiva degli elementi passivi utilizzati.
Con il terzo motivo si lamenta violazione dì legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 192 cod. poc.pen., argomentando che il Tribunale, prima, e la
Corte territoriale, poi, avevano ritenuto provato lo schema della interposizione
fittizia senza dare rilievo alle sentenze della Commissione tributaria di Chieti, che
aveva annullato l’accertamento fiscale, e non interpretando correttamente le

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cui al comma 3 del predetto articolo e la continuazione, lo condannava alla pena

risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Giancaterino, agente
accertatore, e dal teste della difesa Cristofanelli.
Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
deducendo che erroneamente la Corte riteneva la società Tir Express srl
interponente nel mentre doveva configurarla come la vera società interposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il processo verbale di constatazione
rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura
amministrativa e può, quindi, essere acquisito ex art. 234 c.p.p..
Non è infatti un atto processuale poiché non è previsto dal codice di rito o dalle
norme di attuazione (art 207); ne’ può essere qualificato quale “particolare
modalità di inoltro della notizia di reato” (art. 221 disp. att.), in quanto i connotati
di quest’ultima sono diversi (Sez. 3 n. 4432 del 10.4.1997;
Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Rv. 211225;

Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008,

dep. 18/02/2009, Rv. 242523; Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Rv. 262518 non
massimata sul punto).
I Giudici di merito, peraltro, non hanno utilizzato a fondamento della decisione
solo il processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate ma anche le
dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario delle Entrate e la documentazione
contabile acquisita.
2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di
correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo
quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di
eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei
diritti della difesa. (Sez. 3, n. 818 del 06/12/2005, dep. 12/01/2006, Rv. 233257;
Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Rv. 256785; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015,
dep. 03/02/2016, Rv. 265946).
Va ricordato che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture
per operazioni inesistenti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 – contestato
all’imputato – è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla
sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale,
tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso comprende
anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto
che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura ovvero all’indicazione
di soggetti che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno
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1. Il primo motivo è infondato.

effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non
hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale
(Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010,Rv. 246327;Sez. 3,n. 27392 del 27/04/2012„
Rv. 253055).
Nella specie, pertanto, non sussiste alcuna violazione del principio di cui agli
artt. 521 e 522 cod.proc. pen., in quanto, a fronte di un’imputazione fondata
sull’utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la condotta accertata,
e cioè l’utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti, non determina

3. Il terzo motivo è inammissibile.
Esso è finalizzato ad indurre un diverso apprezzamento delle risultanze
probatorie che non può costituire oggetto del sindacato di legittimità.
Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo. Anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con
la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la
possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità
della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare
criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza
dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2,
n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
Il vizio dedotto risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio
probatorio, senza l’indicazione dì specifiche questioni in astratto idonee ad incidere
sulla capacità dimostrativa delle prove raccolte.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece
essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo
offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della
motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi,

immutazione del fatto, rientrando la stessa nel fatto tipico del reato contestato.

sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e
soggettive del reato contestato.
Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione
delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del
percorso argornentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della
Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche
e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono,
inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il

Il ricorrente, inoltre, deducendo travisamento della prova, riporta stralci delle
dichiarazioni testimoniali che sarebbero state travisate.
Va evidenziato che la tecnica del richiamo “a stralcio” delle dichiarazioni al
fine di far rilevare il vizio di manifesta illogicità sotto il profilo del travisamento
della prova dichiarativa impone pur sempre, in questa sede di legittimità, il rispetto
del principio della c.d. autosufficienza del ricorso.
Ed invero, è stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per
cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per
genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di
contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove
dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di
trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece,
procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti
processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (da
ultimo, v.: Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 – dep. 29/05/2015, Savasta e altri,
Rv. 263601).
E’ di palmare evidenza come, nel caso in esame, la tecnica espositiva
Impiegata dal ricorrente, basata sullo stralcio delle dichiarazioni dei testi escussi
seguita dal loro raffronto con le argomentazioni della sentenza impugnata al fine
di tentare di dimostrarne l’illogicità, non coglie nel segno e non sfugge alle censure
di genericità e di mancato rispetto del principio di autosufficienza.
4. Del pari inammissibile è il quarto motivo.
Nel motivo articolato si espongono censure le quali si risolvono
sostanzialmente in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione,
quindi, precluse in sede dì giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006,
n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv.
235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

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compendio indiziarlo, incrinandone la capacità dimostrativa.

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi

Rv. 234148).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12/05/2016

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,

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