Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29993 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29993 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOCCAGINO ANNA MARIA, nata a Taranto il 25/12/1943

avverso la sentenza del 04/12/2014 della Corte di appello di Lecce sez.
distaccata di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.3.2013 il Tribunale di Trani dichiara Toccagino Anna
Maria responsabile del reato di omesso versamento all’INPS delle ritenute
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori per il periodo gennaio 2005-agosto
2007 per l’ammontare complessivo di euro 20.450,00.
Con sentenza del 4.12.2014, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. Di Taranto,

nei confronti della Toccagino limitatamente alle omissioni relative alle ritenute
effettuate fino al luglio 2006 perché estinte per intervenuta prescrizione ed
eliminava la relativa pena così residuando a carico dell’imputata la pena di mesi
uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Toccagino Anna
Maria, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e di norme
processuali in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto mandare assolta
l’Imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, attribuendo alla
norma giuridica contenuta nella legge 28 aprile 2014 n. 67 effetti immediatamente
precettivi.
Con il secondo motivo eccepisce la prescrizione del reato anche con
riferimento alle residue mensilità e chiede l’emissione di sentenza di non luogo a
procedere ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta estinzione dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va rilevato, in via preliminare ed assorbente dei motivi di ricorso, che l’art.
3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha
modificato l’art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, nel senso di
attribuire rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1 il cui importo sia superiore ad euro 10.000,00 annui;
va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più
favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai
fatti posti in essere antecedentemente.
Tale modifica legislativa ha, quindi, depenalizzato le residue condotte oggetto
del presente procedimento e relative all’anno 2006 ed all’anno 2007 il cui
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riformava parzialmente la sentenza impugnata e dichiarava non doversi procedere

ammontare complessivo, con riferimento al singolo anno, non supera la soglia di
punibilità di euro 10.000,00, trasformandole in illecito amministrativo, con
conseguente venir meno della relativa giurisdizione del giudice penale.
2.Trattandosi di violazioni c.d. sotto soglia, il fatto contestato alla ricorrente
non è più previsto dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va
annullata sul punto, senza rinvio, con la formula perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
3. Trattasi, inoltre, di reati, trasformati in illecito amministrativo, che alla data
di entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 risultavano già prescritti e,
pertanto, non va disposta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa,
come previsto dall’art. 9 del predetto decreto legislativo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso il 12/05/2016

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