Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29992 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29992 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE MILANO – CONFLITTO nei confronti di:
TRIBUNALE VERONA
con l’ordinanza n. 4792/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMUOCC
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Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con sentenza
del 6/4/2012, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando come
Giudice competente il Tribunale di Milano, nel procedimento a carico di Ait
Boulachene Hassan + 18, imputati per numerosi reati di furto pluriaggravato,
ricettazione, riciclaggio, falsità in certificazioni amministrative, danneggiamento
mediante incendio, furto in abitazione, soppressione di atti, favoreggiamento

numero degli associati.
Secondo il Giudice di Verona, il reato più grave era quello di cui all’art. 648

bis cod. pen.; tra i reati di questo tipo, l’unico per il quale era stato individuato il
luogo di commissione del reato – Milano – era quello contestato al capo B1 a tre
imputati. Il Giudice rilevava che tra i vari reati ricorreva la connessione
teleologica di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., atteso che tutti
erano stati commessi per eseguirne od occultarne altri, al fine di consentire la
realizzazione delle finalità dell’associazione per delinquere, che era quella di
esportare in Marocco i vari automezzi.

2. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano solleva conflitto
di competenza ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
Secondo il Giudice remittente, il criterio che deve essere eseguito per
determinare la competenza territoriale deve prendere l’avvio dalla
determinazione della competenza per ciascuno dei reati contestati, quando essi
sono commessi da persone diverse; i criteri di spostamento della competenza
territoriale per le ipotesi di connessione soggettiva vengono in rilievo solo in caso
di coincidenza assoluta dei giudicandi.
Nel caso di specie, non vi è mai coincidenza perfetta tra i giudicandi in reati
connessi che giudici diversi sarebbero chiamati a conoscere; d’altro canto è
postulata dalla legge la non configurabilità del reato continuato tra i contestati
riciclaggi e i rispettivi furti presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sussiste il conflitto, atteso che entrambi i giudici ricusano di prendere
cognizione dei fatti di reato contestati agli imputati.

Il contrasto tra i due giudici attiene alla natura del legame che intercorre tra
i plurimi reati contestati agli imputati: secondo il Giudice di Verona, sussiste la
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reale nonché, per tredici imputati, associazione per delinquere aggravata dal

connessione teleologica tra tutti i reati, in quanto commessi per eseguirne o
occultarne altri; il Giudice di Milano osserva che i casi di connessione soggettiva
vengono in rilievo solo in caso di coincidenza assoluta dei giudicandi: occorre,
quindi, identità dei compartecipi e del disegno criminoso per determinare lo
spostamento della competenza per connessione.
Ritiene questa Corte che, pur nella difficoltà di adottare una soluzione che
combini il rispetto del principio del giudice naturale con quello della celebrazione
Il capo Ni dell’imputazione contiene la contestazione del reato associativo
alla maggior parte degli imputati. Si possono sottolineare alcune caratteristiche
del reato – così come emergono dall’analisi dell’imputazione: il luogo di
commissione del reato è, in realtà, ignoto (“In Casorate Sempione (VA) e
altrove”); la figura nettamente preponderante è Ait Boulahcene Hassan, cui
vengono contestati anche la maggior parte dei reati fine; l’oggetto dell’attività
criminosa dell’associazione è particolarmente limitato: furto e riciclaggio di
autovetture allo scopo di esportarle in Marocco; il gruppo degli associati è, a sua
volta, particolarmente ristretto: tutti cittadini marocchini residenti o dimoranti
nelle province di Milano, Varese e Novara; anche il periodo di attività è assai
ristretto.
Tali caratteristiche permettono di ritenere sussistente – la valutazione,
ovviamente, è operata ai soli fini della determinazione della competenza
territoriale – un vincolo di continuazione tra il reato associativo e i reati fine:
questa Corte, infatti, pur affermando che il generico programma criminoso
costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sé
solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra
il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e
non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per
materia o per territorio (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001 – dep. 23/04/2001,
Carannante, Rv. 218772), ritiene configurabile la continuazione tra reato
associativo e reati fine qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro
linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Sez.
1, n. 8451 del 21/01/2009 – dep. 25/02/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n,
12639 del 28/03/2006 – dep. 10/04/2006, Adamo, Rv. 234100)
In effetti, il problema della configurabilità della continuazione tra reato
associativo e reati fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale: è
ben possibile che, sin dall’inizio, nel programma criminoso dell’associazione, si
concepiscano uno o più reati fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa
che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno

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di giudizi non eccessivamente frazionati, i criteri debbano essere i seguenti.

criminoso. (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005 – dep. 06/12/2005, Traina, Rv.
232797)
Se, quindi, esiste tale nesso, i reati fine contestati agli associati possono
determinare lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lett. b) cod. proc. pen., poiché, per ciascuno di essi, sussiste la continuazione tra
i reato associativo e i reati fine commessi, con conseguente ricorso al criterio
dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. per la determinazione del Tribunale di
Milano con riferimento al reato più grave contestato al capo B1.
anche i reati per i quali non è indicato il luogo di consumazione, tutti commessi
da associati.
La soluzione qui adottata, del resto, sembra corrispondere alla sostanza del
fenomeno criminoso che “gravitava” su Milano, dove il capo dell’organizzazione
aveva la disponibilità del deposito dove almeno una delle autovetture di
provenienza illecita era stata modificata al fine di ostacolare la sua provenienza
delittuosa (capo B1).
Tale operazione, peraltro, non può essere adottata per gli imputati che non
fanno parte dell’associazione per delinquere, rispetto ai quali, pertanto, non
emerge alcun nesso di continuazione: per ciascuno di essi, pertanto, la
competenza territoriale viene determinata in relazione al luogo di consumazione
del singolo reato contestato (art. 8, comma 1, cod. proc. pen.), come
analiticamente indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Cremona per il reato di cui al capo
F, limitatamente a Iken Adil; dichiara la competenza del Tribunale di Busto
Arsizio per i reati di cui ai capi L ed M limitatamente a Chouikhane Zahia e per il
reato di cui al capo Il limitatamente a Mkik Mansour; dichiara la competenza del
Tribunale di Novara per i reati di cui al capo V, limitatamente a Mkik Mansour, e
Z, contestato a Isceri Paolo; dichiara la competenza del Tribunale di Modena per
il reato di cui al capo L1 limitatamente a Talha Miloud; dichiara la competenza
del Tribunale di Milano per quanto riguarda le ulteriori imputazioni e gli altri
imputati.

r

Così deciso il 31 maggio 2 ,
Il Consigliere estensore

TATA
ligerFLLFIRIA

Il Presidente

Ciò permette di ricomprendere nella competenza del Tribunale di Milano

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