Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2999 del 07/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2999 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’INNOCENTI DANIELA N. IL 04/10/1972
avverso la sentenza n. 1724/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 07/10/2014
R.G.1057912014 Dell’Innocenti
Osserva
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici (possesso
del mezzo, mancata giustificazione della provenienza del camper con targhe non proprie e
telaio camuffato privo di carta di circolazione).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
proce uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.10.2014
Il ricorso è inammissibile.