Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29988 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29988 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC GIANNI N. IL 23/08/1992
DURIC GIMMI N. IL 01/06/1994
MARINKOVIC MIKI N. IL 23/03/1973
avverso la sentenza n. 6330/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Jovanovic Gianni, Marinkovic Miki e Duric Gimmi ricorrono avverso la sentenza 2.10.14, emessa
dal Tribunale ditPiThìì2Jai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato
di furto in abitazione aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla
recidiva, al Duric la pena — condizionalmente sospesa – di mesi dieci di reclusione ed € 800,00 di
multa; agli altri due, ciascuno, quella di anni uno di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione
del beneficio di cui all’art.163 c.p.
Marinkovic e Dune deducono, con due distinti atti di identico contenuto, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p., per carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di eventuali cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p. , avendo il giudice fatto ricorso a formule di stile.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che per Jovanovic non contemplava la
concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p. – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di denuncia-querela, a
quello di arresto in flagranza di reato, a quelli di perquisizione e sequestro, al contenuto della
annotazione di p.g. del 2.8.13, nonché, infine, alle dichiarazioni confessorie rese da Duric e
Marinkovic, oltre a quelle — anch’esse confessorie — del coimputato (non ricorrente) Pavlovic
Gulij ano.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

Deduce il ricorrente Jovanovic, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

E 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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