Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29987 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29987 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QYQALLA ALUSH N. IL 23/03/1969
avverso la sentenza n. 1887/2014 TRIBUNALE di COMO, del
08/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Qyqalla Alush ricorre avverso la sentenza 8.9.14, emessa dal Tribunale di Como ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato in concorso (capo
A), violazione dell’art.495 c.p. (capo B) e porto illegale di coltello (capo C), unificati ex art.81 cpv.
c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed
€400,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto dei verbali di arresto, perquisizione
e sequestro, alla denuncia-querela in atti e al fotosegnalamento ed elenco dei precedenti
dattiloscopici.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

DEPO3ITATA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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