Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29985 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29985 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC REMI N. IL 13/11/1935
DRAGUTINOVIC CR1STIAN N. IL 09/08/1995
SIMIC ERIC N. IL 29/09/1995
avverso la sentenza n. 90/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Dragutinovic Remi, Dragutinovic Cristian e Simic Eric ricorrono avverso la sentenza 10.1.14,
emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il
reato di concorso in tentati furto aggravato in abitazione, concesse a tutti attenuanti generiche
equivalenti nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena, al Dragutinovic Cristian
la pena di mesi sette di reclusione ed € 500,00 di multa; agli altri due, ciascuno, quella di mesi sei

Deduce il ricorrente Dragutinovic Cristian, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità dell’imputato, estraneo al reato contestato e al quale era stato anche applicato un
trattamento sanzionatorio più sfavorevole.
Dragutinovic Remi e Simic Eric deducono violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per
illogicità della motivazione .
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto delle s.i.t. di Zaza Giacomo, al
verbale di arresto e al riconoscimento operato dallo Zaza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

di reclusione ed € 400,00 di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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