Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29984 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29984 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

EL ADLANI SAID, nato a Ouled Bourahmoin (Marocco) il 10/11/1967
DREF SAOUDI, nato a Beni Melte! (Marocco) il 4/11/1967
MOUSSAOUI ABDELHADI, nato Beni Mellal (Marocco) il 1/1/1974

avverso la sentenza del 25/02/2015 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.11.2009, il Tribunale di Milano, pronunciando nei
confronti degli attuali ricorrenti EL ADLANI SAID, DREF SAOUDI e MOUSSAOUI
ABDELHADI (e dei coimputati Jnaikh Ahmede, Zaini Chharki e Errabah Bouaza),
imputati dei reati di all’ artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capi A, Al e A2
dell’imputazione) e di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. n.

ascritti e li condannava, rispettivamente, El Adlani Said alla pena di anni dodici e
mesi sei di reclusione, Dref Saouid alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione
e Moussaoui Abdelhadi alla pena di anni undici di reclusione, oltre alle pene
accessorie di cu agli artt. 29 e 32 cod. pen.; disponeva, altresì, l’espulsione dal
territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990.
Con sentenza del 25.2.2015, la Corte di appello di Milano, a seguito di appello
proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
limitata la responsabilità di El Adlani Said e di Dref Saouid in relazione al capo d)
al solo quantitativo di Kg 63,200 di hashish, riduceva la pena inflitta al primo in
anni dodici e mesi quattro di reclusione ed al secondo in anni dieci e mesi quattro
di reclusione, confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione EL ADLANI
SAID, DREF SAOUDI e MOUSSAOUI ABDELHADI, il primo personalmente e gli altri
due per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
EL ADLANI SAID articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata,
argomentando che il giudizio di responsabilità per i reati contestati viene basato
su scarne emergenze processuali e fattuali e sulle intercettazioni telefoniche,
interpretate soggettivamente e inidonee a comprovare la partecipazione al
sodalizio criminoso; la Corte di appello, inoltre, si sarebbe limitata a riproporre
integralmente la decisione di primo grado senza rispondere alle doglianze difensive
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al diniego
di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto basato su
argomentazione laconica, scarna ed illogica, che non offre giustificazione delle
ragioni ostative alla concessione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
DREF SAOUDI articola due motivi di ricorso.

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309/1990 (capi B, 8 1, C, D, E, G, H, I) li dichiarava responsabili dei reati loro

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla compiuta
identificazione dell’imputato Dref Saoudi e della attribuzione allo stesso dei reati
in contestazione.
La Corte di appello ha fondato l’affermazione che l’imputato Dref Saoudi si
identifica nel soggetto Saoudi/Essaoui+u dati incerti e non decisivi e senza
specificare da quali conversazioni e da quali ulteriori atti di indagine emergano le
caratteristiche che consentano tale identificazione.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla

fratelli Berri, specificamente contestata dalla difesa che allegava che il predetto
fosse un autonomo rivenditore di stupefacente di tipo hashish; argomenta che
difetta la prova dell’elemento soggettivo, quale consapevolezza della
partecipazione e del contributo attivo alla vita dell’associazione, e dello stabile
inserimento nel circuito criminale.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
MOUSSAOUI ABDELHADI articola un unico motivo di ricorso.
Il ricorrente deduce travisamento dei fatti, violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di partecipazione al sodalizio criminoso, censurando l’erronea
interpretazione del materiale probatorio; deduce, inoltre, che la decisione
impugnata difetta totalmente di motivazione in ordine all’elemento psicologico del
reato, emergendo, invece, dalle intercettazioni telefoniche un coinvolgimento
occasionale nella vicenda.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa
Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per
la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla
inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011,
Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv.
255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del

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partecipazione dell’imputato Dref Saoudi al sodalizio criminoso promosso dai

15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv.
236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497
del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità
ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per
l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate,
sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente
denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del

Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una “doppia conforme”
affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente
ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della
sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione
impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati
e disattesi.
E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza
appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola
entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal
primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1, 22/11/19934/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3^, 14/2- 23/4/1994, n. 4700,
Scauri, riv. 197497; Sez. 2, 2/3- 4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez.
2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003,
n. 224079).
Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella
appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella
ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo
soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate
dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà
alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della
sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,
anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato,
le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto
decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
4

18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del
19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107, Sez 3,n.7406 del 15/01/2015„ Rv.262423).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini,
se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono “l’ossatura”
dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni
difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi
dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che
tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni

14.1.2003, Delvai, Rv. 223061).
è stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione
ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze
argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente
ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano
inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar
luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni
elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la
decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2^, n.
9242 dell’8.2.2013, Reggio, Rv. 254988).
Alla luce dei predetti principi di diritto, vanno valutati i motivi di ricorso
proposti.
3.Vanno esaminati unitariamente il primo motivo articolato da EL ADLANI
SAID, entrambi i motivi articolati da DREF SAOUDI e l’unico motivo proposto da
MOUSSAOUI ABDELHADI, in quanto attengono tutti alla valutazione del compendo
probatorio da parte del Giudice di merito.
Tali motivi sono inammissibili.
Nella specie, le motivazioni delle due sentenze di affermazione della
responsabilità dep mputatet si saldano fornendo un’unica e complessa trama
C,Z>C(.4

argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dahficorrente che ripropone gli
stessi motivi dedotti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.
La Corte di appello, inoltre, non si è limitata a richiamare la sentenza di primo
grado, ma ha risposto punto per punto alle doglianze oggi riproposte, con
argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede.
I ricorrenti, peraltro, si limitano sostanzialmente a proporre una lettura
alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di
responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non

5

prospettate dalla parte ( in termini sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep.

possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla
Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. n. 27429/2006,
Rv. 234559, Lobriglio; Sez. 5, Sentenza n. 39048/2007, Rv. 238215, Casavola,

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in
quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze
tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati
dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o
dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento
svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri, Sez.5,
n.6754 de107/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
La Corte d’appello ha motivato in maniera congrua, specifica ed adeguata,
richiamando e fornendo ampia motivazione circa le emergenze processuali che
consentono di ritenere integrati i reati contestati.
Con riferimento alla fattispecie prevista dalli art. 74 del D.P.R. n. 309 del
1990, che ha costituito oggetto di specifica doglianza da parte dei ricorrenti, la
Corte ha fornito ampia, adeguata e logica motivazione in ordine alla sussistenza
sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo della fattispecie criminosa
richiamando e valutando il contenuto delle numerose intercettazioni riportate nella
sentenza di primo grado (pagg da 72 a 92 con riferimento alla posizione di El
Adlani Said, pagg da 92 a 107 con riferimento alla posizione di Dref Saoudi, pagg
da 107 a 117 con riferimento alla posizione di Moussaoui Abdelhadi).
Va, innanzitutto, ribadito che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha
chiarito, da oltre un decennio (cfr. Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano,
Rv. 218392 e, da ultimo, Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812),
che le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione (regolarmente 111
autorizzata, ovviamente), con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della
commissione di reati hanno integrale valenza probatoria e non necessitano, quindi,

Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 2012, Rv.253099).

di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen.
Parimenti va richiamata quella giurisprudenza (tra le tante, Sez. 6, n. 17619,
del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in tema di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai
soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto
rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di
legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza

La Corte di appello, inoltre, ha ampiamente illustrato le ragioni giustificative
della valutazione effettuata circa l’identificazione dell’imputato Dref Saoudí nelle
conversazioni oggetto di intercettazione; tale identificazione integra una questione
di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e, come tale, estranea al
sindacato proprio del giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto
– la valutazione risulta logicamente condotta in rapporto alle massime di
esperienza ivi utilizzate (ex multis, v. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep.
20/11/2013, Rv. 258164; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724).
Va, quindi, ricordato che questa Suprema Corte ha da tempo rilevato che in
tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la
prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data
anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui
tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi
logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le
forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra
gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro
specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep.
16/03/2001, Rv. 218731).
E si è pure precisato che, ai fini della configurabilità dell’associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto
espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle
modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori,
dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un
comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non
particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del
vincolo criminale (Cass. Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv.
245282).
In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, questa Corte ha,
inoltre, affermato che l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da
7

utilizzate (Sez.U,n.22471 del 26/02/2015 Rv.263715).

persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante
il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna
il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per
immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del
vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo
personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici
che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera
attività criminale (Sez.6, n.3509 del 10/01/2012, Rv.251574).

dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo
e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez.1, n.30463
del 07/07/2011, Rv.251012) e che, nella specie, la Corte territoriale ha
ampiamento motivato in ordine allo stabile inserimento dei ricorrenti
nell’associazione ed alla condivisione del programma delittuoso.
4.E’ manifestamente infondato il secondo motivo articolato da EL ADLANI
SAID.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza
di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi
di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione
delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di
circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza
delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529
del 22/09/1993, Rv. 195339; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro,
Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
6.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta

infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.2,
n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428de1 22/03/2005, Rv.231164;
Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

8

Va, poi, ricordato che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12/4/2016

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