Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29984 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29984 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA
sul

ricorso proposto da:

MONTEAN LAURENTIU N. IL 01/07/1973
avverso la sentenza n. 1417/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
15/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Montean Laurentiu ricorre avverso la sentenza 15.3.14, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto, concessa l’attenuante
ex art.62 11.4 c.p., equivalente alla contestata recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed E 200,00
di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché del tutto generico,
sia in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla confessione
resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

comma 1, lett. e) c.p.p., con riferimento all’art.444 c.p.p.

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