Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29983 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29983 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
BELLIN GRAZIANO N. IL 04/05/1963
avverso l’ordinanza n. 323/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/spnfite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor

Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,
respingeva la richiesta del Procuratore Generale di revocare il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Bellin Graziano con sentenza
G.I.P. Tribunale di Ferrara e di applicare l’indulto.
I provvedimenti richiesti erano stati adottati dal Tribunale di Vicenza; la
Corte territoriale, pur concordando con il Procuratore Generale sulla propria

territoriale aveva qualificato la condotta qualificata come estorsione dal Tribunale
di Vicenza come usura, rilevava che l’ordinanza del Tribunale di Vicenza avrebbe
dovuto essere impugnata e non lo era stata, diventando, così, irrevocabile; di
conseguenza, la Corte non poteva revocarla, come chiesto dal Procuratore
generale, né poteva provvedere sulle richieste, avendo il Tribunale di Vicenza già
provveduto.

2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di

Venezia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Vicenza non era funzionalmente competente a provvedere e,
per di più, aveva ignorato la riforma in appello della propria sentenza da parte
della Corte territoriale, così applicando nei confronti del Bellin l’indulto nella sua
massima estensione, mentre il reato di usura ritenuto in sede di appello non ne
permetteva la concessione.
La Corte aveva errato nel ritenere irrevocabile l’ordinanza del Tribunale di
Vicenza: la riforma in appello della sentenza, con la riqualificazione giuridica
della condotta, costituiva fatto nuovo e nuova questione giuridica, anche se
preesistente all’ordinanza del Tribunale di Vicenza, in quanto ignorata.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte conclude per l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.
L’ordinanza del Tribunale di Vicenza era errata, sia con riferimento alla
competenza a provvedere che quanto all’applicazione dell’indulto; la preclusione
a provvedere nuovamente non opera a fronte della presenza di un nuovo
elemento costituito dalla sentenza di appello che aveva riqualificato la condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

2

competenza quale giudice dell’esecuzione, atteso che, in sede di appello, la Corte

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto
formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum
non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché
non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi
sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in
considerazione (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011 – dep. 04/10/2011, Branda,
Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009 – dep. 27/01/2009, P.M. in proc.
Anello, Rv. 242533); a tal fine, devono considerarsi “nuovi” non soltanto gli
conto ai fini della decisione anteriore. L’art. 666, comma secondo, cod. proc.
pen., infatti, individua la causa di inammissibilità nella mera riproposizione di
una richiesta “basata sui medesimi elementi”, con conseguente ammissibilità
della richiesta relativa allo stesso oggetto, ma basata su elementi diversi da
quelli precedentemente presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che
siano preesistenti o sopravvenuti. (Sez. 1, n. 3739 del 14/10/1991 – dep.
07/11/1991, Franceschini, Rv. 188619)
In definitiva, come stabilito dalla norma summenzionata, è inammissibile
l’incidente di esecuzione se proposto con riferimento a richiesta già respinta con
provvedimento definitivo e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto
del precedente (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009 – dep. 09/06/2009, Cat Berro,
Rv. 243810): il principio della immodificabilità, in sede esecutiva, è attenuato
rispetto alla irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, poiché gli artt. 648
e 649 cod. proc. pen. non si applicano alle ordinanze adottate dal Giudice
dell’esecuzione, pur discendendo il regime dettato dall’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen. dal medesimo principio.
La Corte territoriale ha, invece, considerato l’ordinanza del Tribunale di
Vicenza alla stregua di una sentenza su cui si sia formato il giudicato: senza
tenere conto che l’erroneità della decisione adottata da quel Giudice era
conseguenza di una mancata effettiva conoscenza dell’esito dell’iter processuale,
che aveva portato la Corte d’appello di Venezia a riqualificare il reato contestato
a Graziano Bellin.
Di conseguenza, esattamente il Procuratore Generale ha proposto al Giudice
dell’esecuzione competente, appunto la Corte territoriale, le medesime questioni
già oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza, prospettando un elemento
nuovo, preesistente ma palesemente ignorato da detto giudice, costituito dalla
riforma in appello della sentenza da quel giudice emessa.

3

elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto

Non si afferma, quindi, che tutte le ordinanze in materia esecutiva emesse
da giudice incompetente o errate possano essere revocate o modificate: ma che
ciò, in forza della natura limitata della preclusione, è possibile se esse sono frutto
di mancata considerazione di un elemento decisivo preesistente o se il
richiedente è in grado di offrire un elemento nuovo sopravvenuto.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello
di Venezia.
Così deciso il 31 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

esame alla Corte d’appello di Venezia.

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