Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29982 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29982 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Spina Daniela, nata a Napoli il 03/08/1975

avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Dario Vannetiello, per delega orale, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2005, la Corte di Appello di Salerno, in riforma
della decisione di primo grado, dichiarava Daniela Spina colpevole dei delitti di
omicidio colposo (con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, art. 589 c.p., comma 2) e di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.),
commessi in Salerno il 2 novembre 1999, e la condannava alla pena complessiva

Data Udienza: 12/04/2016

liquidarsi in separata sede, cagionato alle costituite parti civili Giuseppe Cerrato e
Maria Rosa Fabrizio.
1.5. In relazione al trattamento sanzionatorio, i Giudici di appello osservavano
che, concesse all’imputata, in considerazione dello stato di incensuratezza, le
circostanze attenuanti generiche, da considerarsi “per la estrema gravita dei
fatti” equivalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante, la pena poteva
essere commisurata “tenuto conto di tutto quanto… in precedenza esposto e
visto l’art. 133 c.p.” in anni uno e mesi quattro di reclusione: pena – base di anni
uno di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione per la “continuazione”
(recte per il concorso formale di reati).

2. Avverso l’anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputata per
mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi.
Con sentenza n. 21608 del 26 aprile 2007, la Quarta sezione di questa
Suprema Corte annullava, in parte, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
d’Appello di Napoli. A sua volta, con sentenza del 3 giugno 2014, il giudice del
rinvio – in riforma della sentenza pronunziata il 31 ottobre 2002 dal Tribunale di
Salerno – riconosceva la penale responsabilità della Spina in ordine al solo reato
di cui al capo B) dell’imputazione, condannandola alla pena di anni uno di
reclusione, concesse le generiche equivalenti all’aggravante ex art. 589 comma
2° c.p. Sosteneva la Corte territoriale che, essendo l’impugnata sentenza stata
annullata “limitatamente all’affermazione di responsabilità dell’imputata in ordine
al delitto di disastro colposo e limitatamente al trattamento sanzionatorio dei
residui reati con rinvio per la rideterminazione della pena complessiva, eliminata
quella irrogata per il disastro colposo, ad altra sezione della Corte di appello” e
costituendo la fattispecie un’ipotesi speciale di concorso formale di reati, al
giudizio di comparazione con le attenuanti generiche avrebbe potuto essere
sottoposta solo l’aggravante prevista dal comma 2° dell’art. 589 c.p. Ed il
giudizio di equivalenza (e non di prevalenza) in concreto operato trovava
congrua giustificazione nell’omesso controllo – addebitato all’imputata dell’impianto frenante dell’autocarro investitore, le cui condizioni avevano avuto
una incidenza determinante nella produzione dell’evento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Daniela Spina, articolando un unico
motivo, volto a rappresentare la violazione dell’art. 606 lett e) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da

1.Con la sua unica doglianza, l’imputata deduce illogicità della motivazione,
per non aver tenuto conto del fatto che proprio la Spina, amministratrice unica
della ditta proprietaria del semirimorchio, aveva richiesto di sottoporre a
revisione l’automezzo, né ella sarebbe stata in grado di conoscere le condizioni
del veicolo, non essendole pervenuta alcuna segnalazione da parte degli autisti.

2.11 motivo è manifestamente infondato.
Va doverosamente premesso che il riconoscimento della sussistenza di

giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le
aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa [Sez. 5,
n. 35828 del 04/06/2010 (dep. 06/10/2010), Gambardella, Rv. 248501].
La Corte territoriale ha correttamente escluso qualunque incidenza fattuale
della richiesta della Spina, atteso che già la sentenza di questa Corte aveva in
proposito affermato a carico dell’imputata

“l’inadempimento dell’obbligo di

manutenzione, escludendo che esso possa dirsi soddisfatto dalla mera
effettuazione delle revisioni legali. In effetti, trattandosi di obbligo il cui
adempimento è inteso anche a salvaguardare l’incolumità delle persone, è
corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del
funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. È
soltanto l’assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l’eventuale
esistenza di difetti, sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare,
quindi, le corrispondenti regole di prudenza.
Del tutto irrilevante deve, pertanto, ritenersi l’affermazione, peraltro
in dimostrata, secondo cui il sistema frenante era già usurato al momento della
revisione, vale a dire cinque mesi prima. Va osservato, infine, che se il
proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente, destinatario
delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il
soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la
sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo
svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla
gestione societaria (cfr. Cass. 3^, 4 luglio 2006, Bonora, RV 234949)”.
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – in mancanza di elementi che
possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità
del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00.
P.Q.M.

3

circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/04/2016

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