Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29982 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29982 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCIA ANTONIO N. IL 04/03/1948
STASI MARIA N. IL 27/10/1956
Ltcce
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIBRZ.DIST. di CASARANO, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Coluccia Antonio e Stasi Maria ricorrono avverso la sentenza 19.6.13 del Tribunale di Leccesezione di Casarano che ha confermato quella, in data 23.5.12, del Giudice di pace di Casarano con
la quale sono stati condannati, per i reati di ingiurie e minacce loro rispettivamente ascritti, alla pena
di € 300,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in
complessivi € 750,00.

dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per non essere stato riconosciuto l’impedimento assoluto a
comparire del difensore, all’udienza del 23.5.12, pur essendo ricoverato presso il reparto di
ematologia dell’Ospedale ‘Perfino’ di Brindisi per sottoporsi ad intervento chemioterapico.
Con il secondo motivo si censura la mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria
ex art.129 c.p.p.
Con il terzo motivo si lamenta che il giudizio di colpevolezza sia basato sulle sole dichiarazioni
della parte civile, senza che siano stati esaminati gli agenti di p.g. intervenuti che, a detta della
stessa p.o. Vincenti Angelo Vito, avrebbero udito le minacce e le ingiurie e, con il quarto motivo, si
censura la condanna al risarcimento dei danni, intervenuta equitativamente senza che la p.o. abbia
fornito la prova del quantum.
Con memoria in data 23.3.15, la difesa di parte civile ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o rigettato, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di parte.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché reiterativi delle
doglianze formulate con l’atto di appello e compiutamente disattese dal giudice di secondo grado,
sia in quanto manifestamente infondati, avendo il giudice di appello – premessa la totale
infondatezza della censura concernente la violazione dell’art.178, comma 1, lett.c) c.p.p. per non
essere emerso, all’udienza del 23.5.12, alcun impedimento del difensore di fiducia a comparire, né
essere stata presentata istanza alcuna di rinvio – basato l’affermazione di colpevolezza dei due
imputati sulle dichiarazioni della p.o. Vincenti Angelo Vito — la cui attendibilità è adeguatamente
argomentata – , il quale ha avuto modo anche di precisare che la p.g. era intervenuta solo

Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, con il primo motivo, violazione

successivamente e pertanto — ha perspicuamente osservato il tribunale — del tutto irrilevante si è resa
la testimonianza degli operanti.
Quanto, infine, alla generica doglianza circa la quantificazione del risarcimento del danno, per
asserita mancanza di prova sul punto, il tribunale ha correttamente osservato come l’illecito penale
obblighi anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art.2059 c.c., i quali nella

750,00 euro in ragione della sofferenza morale patita dalla p.o. che, nell’occasione, aveva richiesto
l’immediato soccorso delle Forze dell’ordine per timore di essere esposto ad un grave pericolo a
seguito del comportamento illecito dei due imputati.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00, oltre alla rifusione, in solido, delle spese di parte civile che si reputa di dover liquidare,
per il presente giudizio, in complessivi C 900,00, oltre accessori di legge.
P. Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido,
alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge.
Roma, 5 giugno 2015

specie sono stati liquidati equitativamente, tenuto conto dei relativi parametri, nella misura di

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