Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29981 del 05/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29981 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALIP VASILE DANUT N. IL 17/11/1989
avverso la sentenza n. 922/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Halip Vasile Danut ricorre avverso la sentenza 19.2.14, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno di
reclusione ed € 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

subordinata la richiesta di applicazione della pena concordata, beneficio che comunque ben poteva
essere riconosciuto dal giudice in considerazione anche della esiguità della pena a cui era stato
condannato con la sentenza del G.i.p. di Pinerolo.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che non comprendeva la concessione del beneficio di cui
all’art.163 c.p., come risulta dal verbale di udienza nel quale la richiesta di `patteggiamento’ non è
stata subordinata al predetto beneficio – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett. b) c.p.p., per non essere stato concesso il beneficio di cui all’art.163 c.p. al quale era

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 5 giugno 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA