Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29980 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29980 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

LA CAVA FRANCESCO nato a Cosenza il 8/9/1968
SOLAZZO CARMELA nata a Castellaneta il 18/01/1969

avverso la sentenza del 25/11/2014 della Corte di appello di lecce sez. dist.
dì Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

DEPOSATATA .N CANCELLERIA

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1

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Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.11.2014 la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di
Taranto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 10.10.2011
che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti, Solazzo Carmela e La Cava Franceso,
responsabili dei reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione, loro ascritti ai capi a) b) e d) dell’imputazione, riconosciute ad

contestata in fatto e già ritenuta aggravante di cui all’art. 4 n. 7 legge 75/58,
riduceva la pena inflitta ad anni tre mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa,
quanto alla Sollazzo, e ad anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, quanto
al La Cava.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto personalmente distinti ricorsi per
cassazione La Cava Francesco e Solazzo Carmela, articolando i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, dìsp. att. cod. proc. pen.
La Cava Francesco articola tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea interpretazione
della legge penale in quanto la Corte di appello avrebbe configurato erroneamente
le ipotesi criminose a suo carico non ricorrendone i presupposti.
Con il secondo motivo lamenta l’insussistenza del reato di favoreggiamento
della prostituzione per carenza dell’elemento oggettivo.
Con il terzo motivo deduce che, essendo venuta meno l’aggravante ad effetto
speciale, giusta le dichiarazioni rese dalle presunte persone indotte, doveva
ritenersi maturato il termine prescrizionale.
Solazzo Carmela articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea interpretazione
della legge penale per erronea configurazione delle ipotesi criminose a suo carico.
Con il secondo motivo deduce che non essendo esistente l’aggravante ad
effetto speciale, giusta le dichiarazioni rese dalle presunte persone indotte, doveva
ritenersi maturato il termine prescrizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da La Cava Francesco

ed il primo motivo del ricorso proposto da Solazzo Carmela sono generici e, quindi,
inammissibili ,
2

entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla

I ricorrenti si limitano a censurare la sentenza resa dal giudice di secondo
grado con riferimento alla ritenuta sussistenza delle ipotesi criminose contestate,
senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.
Il motivo risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio,
senza l’indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla
capacità dimostrativa delle prove raccolte.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece

offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della
motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi,
sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e
soggettive del reato contestato.
Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione
delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del
percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della
Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziai -io.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per
essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere
idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.
3. Con il terzo motivo del ricorso proposto da La Cava Francesco e con il
secondo motivo del ricorso proposto da Solazzo Carmela si deduce la prescrizione
dei reati.
I motivi sono manifestamente infondati.
Il termine di prescrizione del reato è di anni quindici quale che sia il regime
applicato, quello vigente o quello di cui alla legge n. 251 del 2005;
conseguentemente, essendo il reato contestato consumato alla data del
24.5.2001, la fattispecie estintiva avrebbe trovato compimento solo in data
24.5.2016.
Va precisato, in primo luogo, che la recidiva reiterata contestata al solo La
Cava Francesco, sebbene ritenuta dai giudici di merito, non ha avuto alcun effetto
sul trattamento sanzionatorio dell’imputato; di essa, pertanto, non va tenuto conto
nel computo della prescrizione.
Invece, è stata contesta ad entrambi gli imputati e ritenuta dai giudici di
merìto (essa è entrata in concorso ex art. 69 c.p. con le circostanze attenuanti
generiche concesse ad entrambi gli imputati venendo valutata in termini di
equivalenza con queste), la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 n. 7 della
legge 75/1958 che è circostanza ad effetto speciale in quanto importa il raddoppio

3

essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo

delle pene previste dal precedente articolo 3 (stabilite da due a sei anni di
reclusione e da 258,00 a 10329,00 di multa).
In ragione della natura ad effetto speciale della circostanza aggravante de
quo, la stessa, secondo l’attuale formulazione dell’art. 157 comma 2 cod. pen., va
computata al fine di stabilire il tempo necessario per prescrivere che, quindi, nella
specie, è di anni dodici (anni sei ex art. 3 legge 75/1958 raddoppiati per effetto la
circostanza aggravante dell’art. 4 n. 7 della stessa legge); detto termine, poi„ ai
sensi dell’art. 161 cod. pen., deve essere aumentato di un quarto stante la

Conclusivamente, secondo il regime vigente, il tempo complessivo per
prescrivere il reato è di anni quindici
Lo stesso risultato si raggiunge anche secondo la disciplina previgente alla
legge 251/2005.
In questo caso, secondo la vecchia formulazione dell’art. 157 cod.pen., nel
caso di concorso di circostanze, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 69
cod.pen., con la conseguenza che, nel caso di specie, per come visto, non si deve
tenere conto della circostanza aggravante ad effetto speciale atteso che essa è
stata ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche.
In base alla previsione dell’art. 157 n. 3) cod.pen. nella formulazione anteriore
alla legge 251 del 2005, il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni,
trattandosi di delitto per il quale, come visto, la legge stabilisce la pena della
reclusone non inferiore ai cinque anni; questo termine, poi, in ragione degli atti
interruttivi, ex art. 160 cod.pen. vecchia formulazione, era aumentato della metà.
Il termine complessivo per la prescrizione del reato, quindi, è di quindici anni
anche nella formulazione anteriore alla legge 251 del 2005.
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 12/4/2016

verificazione di fatti interruttivi del corso della prescrizione.

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