Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29980 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29980 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARRUZZA FRANCESCO ANTONIO N. IL 25/11/1955
avverso la sentenza n. 1269/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Arruzza Francesco Antonio ricorre avverso la sentenza 27.5.14 della Corte di appello di Reggio
Calabria con la quale, in parziale riforma di quella in data 4.11.11 del locale tribunale, è stata
rideterminata la pena — già dichiarata condizionalmente sospesa – , per il reato di minaccia grave, in
concorso con le già concesse attenuanti generiche, in un mese di reclusione, con conferma delle
statuizioni civili.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado trascurato di
apprezzare l’ingiustizia del danno minacciato, focalizzando l’attenzione in via esclusiva sulla parte
della condotta dell’imputato consistita nell’apprendere l’arma ed isolandola dal contesto nel quale la
frase pronunciata era priva di contenuto intimidatorio e la condotta alludeva solo ad un intento
difensivo.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i
giudici verificato l’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, poggiando l’impugnata
sentenza , non essendo stato considerato il contesto in cui la frase era stata
pronunciata, ma essendosi i giudici limitati ad assumere quale elemento di riscontro quanto
percepito dalle figlie della p.o., costituitasi parte civile.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’Arruzza riposi sulle dichiarazioni della
p.o. Oppedisano Maria Teresa — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — secondo cui
l’imputato la minacciava e molestava da tempo, finchè, nell’occasione per cui è processo, aveva
brandito un martello al suo indirizzo, minacciando di ucciderla.
Le affermazioni della p.o. — hanno rimarcato i giudici di merito — sono state anche riscontrate dalle
dichiarazioni di Idotta Maria Antonietta e Idotta Serena, figlie della Oppedisano che avevano visto

i

la loro madre rientrare in casa pallida in volto e terrorizzata e che avevano anche descritto le
continue minacce recate dall’Arruzza non solo alla loro madre, nel corso degli anni, ma anche agli
altri condomini, tanto che in diverse occasioni erano dovuti intervenire i carabinieri.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

€1.000,00.

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