Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29979 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29979 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANDITA MAURIZIO nato a Brindisi il 10/10/1978

avverso la sentenza del 33.2012 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvìo Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
relativamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.

DEPOSCATA IN CANCELLERIA

1 4 L UG

Zala

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.5.2012, la Corte di appello di Ancona riformava la
decisione del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Ancona del
25.1.2011 che aveva dichiarato Candita Maurizio responsabile del reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (per detenzione al fine di spaccio sostanza stupefacente
di tipo Hashis pari a n.38 dosi) e, riconoscendogli l’attenuante di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309/1990, lo aveva condannato alla pena di anni due di

due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Candita
Maurizio, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Il ricorrente argomenta che la Corte territoriale non ha fatto corretta
applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in quanto aveva escluso la
destinazione ad uso non esclusivamente personale con motivazione non adeguata.
Conclude, quindi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il
principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo
di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva
destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere
a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 6, n. 11025 del
06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del
dep.21/01/2014,

Rv.

258245;

Sez.6,

n.6575 del

10/01/2013,

21/11/2013,
Rv.254575;

Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009,
Rv.242923).
La motivazione della Corte territoriale non è in linea con il principio di diritto
suesposto, in quanto è stato dato rilievo solo al dato quantitativo della sostanza
stupefacente sequestrata.
2. Nondimeno, non essendo il ricorso inammissibile, s’impone Il rilievo d’ufficio
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. peri. della prescrizione del reato.
Riconosciuta, infatti, la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art.
73 comma 5 d.P.R. 309/1990, al tempo della decisione esattamente qualificata

2

reclusione ed euro 6.000,00 di multa, rideterminando la pena in anni uno e mesi

come circostanza attenuante, la sentenza impugnata deve annullarsi per
intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di predetta imputazione.
La fattispecie prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è, infatti, oggi
punita a titolo di reato autonomo.
A seguito dell’intervento normativo di cui al decreto legge 23 dicembre 2013
n. 146, conv. in legge 21 febbraio 2014, n. 10, la disposizione ex art. 73, comma
5, d.p.r n. 309 del 1990 è stata ristrutturata prevedendosi una fattispecie
costituente titolo autonomo di reato, e non più circostanza attenuante del reato

a cinque anni di reclusione e da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multa.
L’ulteriore intervento normativo introdotto con la legge 16 maggio 2014, n.
79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 36 ha, da un lato, confermato la struttura della fattispecie concepita come titolo
autonomo di reato e, dall’altro, ha ulteriormente modificato il profilo sanzionatorio
fissando la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032,00 a euro 10.329,00.
Dalla riformulazione della “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze
stupefacenti, sulla base allo ius superveniens, discende, con il superamento della
pregressa configurazione circostanziale, un più favorevole regime del termine di
prescrizione che, in base alla regola stabilita dall’art. 157, comma primo, cod.
pen., dovrà ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova
fattispecie autonoma di reato.
Ne consegue che, considerata data di consumazione del reato (25.2.2008),
del tempo occorrente per la prescrizione ordinaria di esso (il termine ordinario è
di anni sei), dell’intervento di atti interruttivi della prescrizione (il termine massimo
di anni sette e mesi sei) e della mancanza di cause di sospensione del corso di
essa, la fattispecie estintiva si è compiuta il 25.8.2015.
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il
residuo reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso il 12.4.2016

base di cui all’art. 73, comma 1, legge stup., punita con una pena edittale da uno

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