Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29979 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29979 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO FRANCESCO N. IL 30/12/1970
DILEO GIOVANNI N. IL 05/07/1970
avverso la sentenza n. 84/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Gallo Francesco e Dij,eo Giovanni ricorrono avverso la sentenza 28.2.14 della Corte di appello di
Bari che ha confermato quella in data 22.8.13 del Tribunale di Foggia con la quale sono stati
condannati, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa
ciascuno.

concesso le attenuanti generiche < al fine di rendere la pena inflitta maggiormente proporzionata ai fatti>.
Di Leo deduce violazione di legge per non avere i giudici, nella commisurazione della pena , in particolare
.
Osserva la Corte che i ricorsi, a prescindere dalla loro sostanziale aspecificità, sono manifestamente
infondati, in quanto con motivazione del tutto adeguata è stato confermato il trattamento
sanzionatorio determinato dal giudice dì primo grado, con esclusione delle invocate attenuanti
generiche con il criterio della prevalenza, avendo i giudici territoriali, oltre ad evidenziare l’estrema
pericolosità degli imputati, sottolineato come gli stessi siano dediti alla commissione di gravi reati
contro il patrimonio, come risulta dai relativi certificati penali, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015
, . ——-

tr- r

Deduce il ricorrente Gallo violazione dell’art.606, comma 1, lette) c.p.p. per non avere i giudici

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