Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29978 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29978 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARELLA GIOVANNI N. IL 30/05/1963
avverso la sentenza n. 331/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Carena Giovanni ricorre avverso la sentenza 18.3.14 della Corte di appello di Reggio Calabria che
ha confermato quella, in data 26.11.12, del G.i.p. di Palmi con la quale è stato condannato, per il
reato di furto aggravato di energia elettrica (esclusa l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p.), alla
pena di mesi dieci di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.d) ed e) c.p.p. per

alla moglie, né la responsabilità poteva essere fatta derivare dalla circostanza di essere sul posto al
momento del controllo dei verificatori Enel oppure per il contenuto autoaccusatorio delle sue
dichiarazioni, rese per ovvie ragioni di convenienza ed in assenza di riscontri esterni ai fini della
credibilità delle stesse.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per la
sola esistenza di precedenti penali e senza considerare il buon comportamento processuale tenuto
dall’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché del tutto legittimamente
i giudici territoriali hanno basato l’affermazione di colpevolezza sulle analitiche dichiarazioni
confessorie rese dall’imputato, corroborate dagli esiti delle indagini di p.g. che hanno consentito di
appurare che il Carella era il conduttore esclusivo dell’attività commerciale interessata dal furto di
energia elettrica, tanto da essere stato trovato in loco dal personale del commissariato e da aver
presenziato a tutte le operazioni di perquisizione e di accertamento eseguite dalla p.g.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate al prevenuto le attenuanti generiche, in
considerazione dei molteplici, gravi e anche specifici precedenti penali, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

non essere rimasto provato che l’imputato gestisse in via esclusiva l’esercizio commerciale intestato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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