Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29977 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29977 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord nel proc. c/:
– FLORIO ORLANDO, n. 11/11/1977 a GRAZZANISE

avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di NAPOLI in data 19/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A. Mura, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/10/2013, depositata in pari data, il GIP presso il
Tribunale di NAPOLI NORD, non convalidava l’arresto di FLORIO ORLANDO in
quanto avvenuto nella radicale assenza del

fumus commissi delicti

in

contestazione; in particolare, all’indagato è stata contestata l’imputazione di

Massimo Natale (nei cui confronti si è separatamente proceduto), di sostanza
stupefacente del tipo marijuana, di cui gr. 30,00 circa caduti in sequestro (fatto
contestato come commesso in Giugliano in Campania, il 16/10/2013).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord, impugnando l’ordinanza predetta e deducendo un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale.
Si duole, in particolare, il PM ricorrente per non aver il GIP motivato l’ordinanza
di non convalida dell’arresto del Florio, che appare contraddetta da quanto
emerge dalla lettura del verbale di arresto, ove si evince che al momento
dell’intervento della PG, l’indagato era in compagnia del correo, sorpreso
nell’atto di spacciare le dosi di droga, circostanza riportata nel provvedimento di
convalida allo scopo di motivare la legittimità dell’arresto del concorrente.

3. Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 20/12/2013,
il PG presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

5. Deve qui premettersi che, in tema di individuazione dei limiti del sindacato del
giudice in sede di convalida, occorre operare una netta distinzione tra la verifica
inerente l’arresto e quella concernente il fermo, data la sostanziale differenza di
presupposti che ne legittimano l’esecuzione. In un caso e nell’altro, comunque, la
cognizione è limitata al fatto di reato come appare nella richiesta di convalida e il
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illecita detenzione a fini di spaccio o di cessione a terzi, in concorso con tale

G.I.P. non può modificarlo ma solo valutare la sua esistenza in base agli elementi
addotti.
Come più volte affermato da questa Corte (v., da ultimo: Sez. 6, n. 48471 del
28/11/2013 – dep. 04/12/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230), infatti, in
sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini
previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve
controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia

ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei
reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in un a chiave di lettura che
non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione
questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè
l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio
di merito).

6. Tanto premesso, è sufficiente procedere alla lettura dell’impugnata ordinanza
di non convalida dell’arresto per rendersi conto della fondatezza delle
argomentazioni esposte dal P.M. ricorrente. Il giudizio espresso dal GIP sul punto
della mancata convalida dell’arresto dell’indagato Florio, infatti, si appalesa
assolutamente immotivato, avendo il giudice affermato con motivazione
sostanzialmente apparente, che l’arresto del medesimo sarebbe avvenuto nella
totale assenza del fumus commissi delicti in contestazione.
La motivazione delle ragioni per le quali (peraltro relativamente alla mancata
applicazione della misura cautelare richiesta del PM) al medesimo non avrebbe
potuto essere applicata una misura custodiale è reperibile solo alla pag. 5
dell’impugnata ordinanza, in cui si precisa che la semplice circostanza di essere
stato presente, quale passeggero, all’interno dell’autovettura utilizzata dal correo
al fine di raggiungere un cliente abituale per cedergli stupefacente, in assenza di
ulteriori elementi che consentissero di individuare un contributo materiale o
morale al reato commesso dal Natale, imponeva il rigetto della domanda di
cautela personale.
Nell’udienza di convalida il giudice assume due distinte statuizioni: l’una relativa
alla convalida vera e propria, l’altra concernente l’applicazione di una delle
misure coercitive previste dalla legge ovvero la liberazione dell’arrestato o del
fermato, e, per principio generale tra le due decisioni, vige un rapporto di
reciproca autonomia, posto che i relativi provvedimenti, concettualmente distinti,
sono diversi per funzione, oggetto, effetti, mezzi di impugnazione ancorché, di

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valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di

solito, riuniti graficamente all’interno del medesimo atto: l’uno non presuppone
né implica l’altro.
Per tale ragione, dunque, il giudice avrebbe dovuto specificamente argomentare
sulle ragioni che lo avevano indotto a non convalidare l’arresto del Florio, non
essendo sufficiente il tautologico riferimento all’assenza del

fumus commissi

delicti, posto che – come ben evidenziato dal PM ricorrente – gli elementi caduti
sotto la diretta percezione degli operanti erano tali da giustificare l’adozione del

del controllo era in compagnia del Natale, sorpreso nell’atto di spacciare le dosi
di stupefacente.
Il vaglio cui è chiamato il giudice nella fase della convalida dell’arresto, infatti,
attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della
polizia giudiziaria e, quando egli ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell’uso
degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa, nel
caso di specie mancante (v., tra le tante: Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009 dep. 25/05/2009, P.M. in proc. Celona e altri, Rv. 243885).

7.

Il ricorso del P.M. dev’essere, pertanto, accolto, con conseguente

annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla non
convalida dell’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla non convalida
dell’arresto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014

Il C siglier est.

Il Presidente

provvedimento coercitivo d’iniziativa della PG, in quanto l’indagato al momento

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