Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29977 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29977 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGNELLO ANGELO N. IL 19/10/1967
avverso la sentenza n. 1602/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Agnello Angelo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 7.4.14 della Corte di
appello di Lecce con la quale, in parziale riforma di quella in data 27.1.12 del Tribunale di Brindisi,
esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art.624-bis c.p., è stata confermata la
condanna, per il reato di furto aggravato in abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 500,00 di

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici
riconosciuto l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. avendo il furto avuto ad oggetto una giara che
aveva per la p.o. solo un valore affettivo.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente per la
sola personalità negativa dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto legittimamente è stata
esclusa l’applicabilità, nella specie, dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., avendo motivatamente
escluso i giudici di appello l’irrilevanza economica della giara, sottolineando invece il pregio che
tale oggetto riveste nella tradizione salentina, tanto da essere frequenti i furti commissionati al
riguardo.
Del tutto correttamente è stata poi ritenuta la recidiva in ragione dei precedenti dell’Agnello per
reati contro il patrimonio, anche gravi (condanne per rapina consumata e tentata), indicativi di
accresciuta pericolosità sociale e senza che l’odierno ricorrente abbia al riguardo evidenziato
concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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