Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29975 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29975 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bottazzi Alessandro, nato a Tortona il 16-06-1977
avverso la sentenza del 19-12-2014 del tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avvocato Piero Monti che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Bottazzi ricorre per cassazione impugnando la sentenza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Alessandria o ha condannato alla
pena, condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione, di C
1.734,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a),
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché effettuava attività di gestione
(raccolta e trasporto) non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi (nella

effettuando l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi vari). In Pozzolo
Formigaro, il 21 dicembre 2011.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il
difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale in relazione all’articolo 256, comma 1, lettera a),
d.lgs. n. 152 del 2006 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura
penale).
Osserva che l’articolo 256, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006
sanziona chi effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di
rifiuti, con la conseguenza che il riferimento al concetto di “attività” rende palese
che la condotta debba avere ad oggetto lo svolgimento di un complesso unitario
di atti di gestione di rifiuti e non singole operazioni, laddove il tribunale ha
ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice anche nel caso in cui, come nella
specie, si sia al cospetto della realizzazione di un unico trasporto abusivo di
rifiuti, anche se occasionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il
giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).
Rileva che il procedimento argomentativo seguito dal Tribunale di
Alessandria è risultato palesemente carente e comunque illogico per avere
trascurato elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti, non avendo preso
posizione in ordine alla contestata attività di raccolta non autorizzata di rifiuti
ferrosi non pericolosi, la quale attività si configura allorché è realizzato il
prelievo, la cernita ed il raggruppamento per il trasporto di rifiuti. Tale
circostanza non si sarebbe verificata nel caso in esame se si considera che lo
stesso Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data 21 dicembre 2011, il ricorrente
stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e quindi visibili a

2

fattispecie, utilizzando l’autocarro targato CR487824, di sua proprietà, ed

chiunque, vari rifiuti ferrosi e del legno provenienti da un rustico in
ristrutturazione svuotato dai proprietari per la prima volta dopo alcuni anni
dall’acquisto, in occasione dei lavori. In altri termini, il tribunale ha omesso di ,-\,/
prendere posizione, con riferimento alla preliminare attività di raccolta,
confezionando una motivazione carente su un punto decisivo per l’affermazione
della responsabilità.

1. Il ricorso è fondato.

2. I motivi, essendo tra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data 21 dicembre
2011, il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e
quindi visibili a chiunque, vari rifiuti ferrosi e in legno, speciali ed urbani, di
diversa tipologia (sedie, banchi da lavoro, trafilati, un’ impastatrice per cemento,
pali ed altro) provenienti dal rustico in ristrutturazione dei Crisafulli, i quali lo
avevano svuotato per la prima volta dopo alcuni anni dall’acquisto, in occasione
dei lavori. Secondo la ricostruzione del giudice del merito, i Crisafulli avevano
chiesto, a titolo di piacere personale, al Bottazzi (loro amico e che aveva
un’azienda agricola e non si era mai occupato di trasporto di rifiuti) di
trasportare con il suo furgoncino il materiale sopra indicato nella discarica di
Pozzolo.
Il ricorrente si era reso disponibile ed aveva anche collaborato nel caricare il
materiale, sicché il ‘Tribunale ha ritenuto provato che egli avesse effettuato il
trasporto di rifiuti, anche ferrosi per conto terzi, in mancanza di qualsivoglia
autorizzazione e di iscrizione all’apposito albo, integrando così il fatto di reato
contestato e a nulla rilevando che non rivestisse la qualità di imprenditore, posto
che la legge punisce chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, comunicazione o iscrizione, ed essendo
sufficiente per la consumazione anche un unico trasporto abusivo di rifiuti,
quantunque occasionale.

3. Va detto che l’approdo cui è giunto il Tribunale risulta in linea con
l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il
quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza
di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (per tutte, Sez. 3,
n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Tuttavia, più recentemente, il precedente orientamento è stato rivisitato
dalla giurisprudenza della Corte che ha inaugurato un diverso indirizzo, che il
Collegio maggiormente condivide, secondo il quale, ai fini della configurabilità del
reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto
agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli
abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non
sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016,
Isoardi, Rv. 265836).

trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle
ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca “un’attività di
gestione” di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale ( Sez. 3, n. 8193
del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305).
Ne consegue che, per la configurabilità dell’illecito, è necessario accertare
che l’attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica
soggettiva posseduta dall’agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia
svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la
conseguenza che il tratto della “non occasionalità” rappresenta l’autentica cifra di
riconoscimento della fattispecie di reato.
Per converso, come è stato condivisibilmente affermato, soltanto il trasporto
« occasionale », inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e
del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa
attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di
produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall’ambito di operatività della norma
incriminatrice.

4. Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata, emerge come il
Tribunale abbia ritenuto del tutto occasionale il trasporto dei rifiuti, eseguito dal
ricorrente per spirito di amicizia, con la conseguenza di aver erroneamente
affermato la configurabilità del reato.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché,
accertata la occasionalità del trasporto dei rifiuti, il fatto non sussiste.

4

E’ stato infatti chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 23/03/2016

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