Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29975 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29975 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Betti Silvio

nato il 19.12.1967

avverso l’ordinanza del 17.10.2013
del Tribunale di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Ignazio Paris, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

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Data Udienza: 08/05/2014

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17.10.2013, confermava il decreto di sequestro
probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano il 30.9.2013 nei confronti di Betti
Silvio, indagato per il reato di cui all’arti° quater D.I.vo 74/2000.
Dava atto il Tribunale che, in esecuzione del decreto impugnato, era stata sequestrata la
documentazione (amministrativo contabile, in formato digitale copiata su DVD, mail stampate
su carta) ed altro materiale, rinvenuti nella sede operativa della società New Service srl.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale infondata l’eccezione di nullità per mancata indicazione
nel decreto di perquisizione e sequestro del difensore di fiducia già nominato, trattandosi di
atto a sorpresa. Peraltro all’imputato era stata già notificata informazione di garanzia (inserita
nel decreto del P.M., emesso in data 15.7.2013 ed eseguito con esito negativo) per cui
l’imputato era a conoscenza delle facoltà difensive che in effetti aveva esercitato con la
nomina di un difensore di fiducia. Inoltre il decreto di perquisizione e sequestro conteneva
l’espressa indicazione di avvisare l’indagato della facoltà di nominare e farsi assistere da un
difensore di fiducia. Infine nel decreto impugnato si dava atto che Betti Silvio era assistito
dall’avv.Paris, sicchè non sussisteva neppure in concreto la violazione lamentata.
Assumeva, poi, il Tribunale che l’annullamento del precedente provvedimento di sequestro da
parte del riesame, per assoluta mancanza di motivazione (per ragioni quindi formali senza
entrare nel merito del provvedimento in ordine al fumus del reato ipotizzato), non impediva
certo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la reiterazione del
provvedimento di sequestro. Né rilevava che il nuovo decreto di sequestro non fosse stato
preceduto dalla formale restituzione dei beni.
Infine, assumeva il Tribunale che il decreto impugnato risultava adeguatamente motivato in
ordine al fumus ed alle esigenze probatorie.
2. Ricorre per cassazione Betti Silvio, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo
motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale tenuto
conto della violazione del diritto di difesa dell’indagato.
Dopo che un precedente decreto di perquisizione e sequestro in data 15.7.2013 non aveva
sortito alcun effetto, il P.M. emetteva in data 3.9.2013 nuovo decreto di perquisizione e
sequestro, per gli stessi fatti e con le medesime motivazioni (variava solo l’indicazione dei
luoghi). Il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava il
provvedimento impugnato per assoluta carenza di motivazione in ordine al fumus ed alle
esigenze probatorie.
In esecuzione del provvedimento di annullamento la G.d.F. provvedeva al dissequestro e
restituzione dei beni sequestrati, ma contestualmente notificava ulteriore provvedimento di
sequestro emesso in data 30.9.2013.
Palese è la violazione di legge posta in essere, dal momento che i beni dissequestrati non sono
stati mai restituiti e, peraltro, anche il nuovo decreto di sequestro presenta la stessa carenza di
motivazione dei precedenti decreti.
Il provvedimento risulta illegittimamente emesso a scopo esplorativo, non essendo indicato in
modo preciso il fumus dei reati contestati.
Né poteva ritenersi sufficiente la mera indicazione delle varie ipotesi di presunte violazioni per
giustificare la misura cautelare e porre rimedio alle carenze dei precedenti decreti. Il Tribunale,
pertanto, ha immotivatamente rigettato la richiesta di riesame.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale
per violazione del diritto di difesa, non essendo stato indicato il difensore nel provvedimento di
sequestro. Benchè in data 15.7.2013 fosse stato nominato difensore di fiducia l’avv. Ignazio
Paris, né il predetto difensore e neppure un difensore di ufficio risultano indicati nell’atto di
perquisizione e sequestro, con grave pregiudizio delle garanzie difensive e violazione
dell’art.178 lett.c) c.p.p. (stante la impossibilità di partecipazione del difensore alle
operazioni). Né, peraltro, risulta che alla perquisizione abbia assistito un difensore
dell’indagato.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione, trattandosi di “atto a sorpresa”, senza
considerare che, essendo stati emessi già altri due decreti di sequestro, l’effetto sorpresa non
aveva ragion d’essere.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2.1. Non c’è dubbio che, in tema di applicazione di misure cautelari reali, il principio del ne
bis in idem sia ostativo alla reiterazione della misura medesima.
La “ratio” dell’effetto preclusivo è quella di impedire che, immutate le condizioni (sotto il
profilo del fumus o delle esigenze cautelari) di applicabilità o non applicabilità della misura
cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. Si vuole cioè evitare, in assenza
di nuovi elementi (sotto il profilo, in tema di misure cautelari reali, del fumus e delle esigenze
cautelari), che venga “imposto” o “eliminato” il vincolo reale sul bene. Sicchè, come non è
consentito al P.M. di richiedere, attraverso una rivalutazione degli stessi elementi, il sequestro,
così non è consentito all’indagato di ottenere la revoca del vincolo in precedenza imposto.
Se tale è la ratio del “ne bis in idem” in tema di misure cautelari, non sussiste alcuna
preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro quando il precedente sia stato
dichiarato inefficace solo per vizi meramente formali (cfr.Cass.pen.sez. 3 n.37706 del
22.9.2006).
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che è pienamente legittimo il
nuovo provvedimento di sequestro probatorio emesso dal P.M. ex art.253 c.p.p. sui medesimi
beni già sequestrati e restituiti all’indagato allorquando l’annullamento del precedente
provvedimento di sequestro, non impugnato, attenga a profili formali (nella specie,
insufficiente indicazione del titolo dei reati per i quali si procede), non preclusivi, pertanto, dei
poteri istituzionali del P.M. volti alla ricerca delle prove (dr. Cass. pen. Sez. 3 n.2409 del
13.6.1997; Cass.pen. sez. 3 n.1766 del 10.5.1999;Cass.pen. sez. 3 n.21318 del 17.4.2002).
Sicchè è pienamente legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o
probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, versandosi in ipotesi
di provvedimenti reiterabili ed autonomi l’uno dall’altro, purchè la revoca intervenuta in sede di
riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del
“fumus delicti” (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.39332 del 13.7.2009).
2.1.1. Nella fattispecie in esame, come ha dato il Tribunale e come, del resto, non è neppure
contestato (emergendo pacificamente dal provvedimento del Tribunale del riesame del
27.9.2013), il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. in data 3.9.2013, fu
annullato perché assolutamente “carente di motivazione in merito ai presupposti per
l’emissione di un provvedimento impositivo..”.
Risulta chiaramente, quindi, che il Tribunale non entrava nel “merito” in ordine alla sussistenza
del fumus del reato ipotizzato e delle esigenze probatorie e tanto meno escludeva detta
sussistenza, limitandosi a disporre l’annullamento del provvedimento impugnato
esclusivamente per ragioni processuali.
Non essendosi formato, per le ragioni in precedenza esposte, il giudicato cautelare,
legittimamente il P.M. ha reiterato il provvedimento di sequestro.
2.2. Quanto alla mancata restituzione (materiale) dei beni sequestrati, a seguito
dell’annullamento del provvedimento di sequestro, questa Corte, con riferimento all’omessa
convalida di un sequestro operato dalla p.g., a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 14
del 6.11.1992 ha costantemente ritenuto che la mancata convalida non preclude la possibilità
per il P.M. di disporre autonomamente in ogni tempo, finchè sono in corso le indagini
preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose, indipendentemente dalla circostanza
che queste siano state o meno nel frattempo restituite (v. Cass.pen. Sez.6 n.4403 del
16.11.1994). Si è infatti evidenziato che la caducazione degli effetti per la mancata convalida
non impedisce al P.M. di adottare formale decreto di sequestro delle cose già apprese
dall’organo di p.g., con ciò paralizzando il diritto alla restituzione vantato dall’indagato ex
art.355 co.2 c.p.p., autonome essendo le sorti dell’uno e dell’altro provvedimento, giacchè la
legittimità del secondo non è inficiata in alcun modo dalla cassazione degli effetti del primo, ad

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2. Come già evidenziato, dal Tribunale non vi è stata alcuna violazione dei diritti di difesa.

2.3. In ordine alla dedotta omessa indicazione nel decreto di sequestro del difensore di
fiducia, il Tribunale ha, da un lato, evidenziato (richiamando la giurisprudenza di questa Corte)
che “non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento
degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore (c.d.
atti a sorpresa: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art.364 comma 5 c.p.p.), né il
pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione
contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tale ipotesi una
serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia
ovvero, in mancanza designazione di un difensore di ufficio) di questa totalmente assorbenti
e, nel concreto, sostitutivi ..(Cass. sez. un.n.7 del 23.2.2000).
Ma ha evidenziato, altresì il Tribunale, che, nel caso di specie, l’informazione di garanzia era
stata già notificata all’indagato (era infatti inserita nel decreto del P.M. ,emesso in data
15.7.2013 ed eseguito con esito negativo il 17.7.2013) e che nel decreto impugnato era
espressamente indicato il difensore di fiducia, “avv.Ignazio Paris del foro di Bergamo”, al quale
pacificamente non andava dato “autonomo” avviso (non previsto da nessuna norma).
3. Quanto, infine, alla motivazione del decreto di sequestro, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Unite n.5876 del 28.1.2004, P.C.Ferazzi in
proc.Bevilacqua), “costituisce prerogativa autonoma dell’accusa enucleare il presupposto
essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale
all’accertamento del fatto reato per cui si procede. Posto che il potere di iniziativa è attribuito
al pubblico ministero (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida
dell’operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex artt.354-355 c.p.p.), deve convenirsi
che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e
delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, identificare ed allegare le ragioni
probatorie che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a
giustificare in concreto l’applicazione della misura. Di talchè, a fronte dell’omessa
individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del
P.M., pure nel contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare,
di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo
cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose
da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente
pretermesse”.
La giurisprudenza successiva, nettamente prevalente, ha confermato che non sussiste la nullità
del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, pur originariamente
carente, sia indicata dal P.M. -in sede di udienza- e integrata dal Tribunale del riesame, non
ravvisandosi in tal caso, l’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione che determina la nullità
del provvedimento per violazione dell’art.125, comma terzo c.p.p. (Nella specie il
provvedimento di sequestro originario si esauriva nell’apposizione di un timbro in calce al
relativo verbale)- cfr. di recente Cass. sez. 4 n.41853 del 21.5.2013, Rv. 257189; conf. Cass.
sez. 3 n.29499 dell’8.6.2004, Passarelli, Rv.229496.
E’ stato altresì confermato che il Tribunale del riesame non può ovviare alla “radicale
mancanza” di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio; può però, “qualora nel
provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato, in modo insufficiente le ragioni
atte a giustificare, in funzione dell’accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura
ablativa..”, “rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che
migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall’inquirente” (cfr.Cass. Pen.sez.5 n.45932
del 18.10.2005; Cass. sez. 6 n.5906 del 22.1.2013, P.M. in proc. Costanzo Zammataro, Rv.
254900).
Sicchè, non c’è dubbio che il potere del giudice del riesame di integrare le carenze
motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt.324,
settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen., non sia esercitabile allorquando il
requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso
della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo in tale ipotesi essere rilevata la

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ovviare al quale è volto, appunto il successivo intervento del magistrato (Cass.sez.1 n.4424 del
28.6.1996).

nullità del decreto impugnato (Cass. pen. Sez. 3, n.47120 del 26.11.2008, P.M. in proc.
Gargiulo, Rv. 242268).

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8.5.2014

3.1. Il Tribunale, dopo aver dato atto che il decreto di sequestro impugnato, emesso dal P.M.
in data 30.9.2013, risultava adeguatamente motivato in punto di fumus (venendo riportata
l’imputazione ipotizzata di cui all’arti° quater D.L.vo 74/2000 e specificate le ragioni per cui
le compensazioni dovevano ritenersi indebitamente eseguite) e di esigenze probatorie
(l’apprensione della documentazione si rendeva necessaria per accertare l’esatto ammontare
delle imposte evase ed i meccanismi di contabilizzazione di diverse poste), ha ulteriormente
integrato siffatta motivazione e disatteso i rilievi difensivi (pag.5 e ss. ord.).

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