Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29974 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29974 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
BAIATA DIEGO N. IL 17/11/1972
CALO’ FRANCESCO N. IL 12/05/1960
CARUSO DIEGO N. IL 04/01/1956
DE BARTOLO GIANFRANCO N. IL 25/01/1976
DE SANTIS GIUSEPPE N. IL 24/11/1975
DI LISI MARIANO N. IL 08/11/1951
FERRARA FRANCO N. IL 15/09/1970
FRESTA SERGIO N. IL 22/03/1977
FRICANO GIOVANNI N. IL 26/10/1956
FUSO VITTORIO N. IL 12/10/1970
GALIPO’ FRANCESCO N. IL 13/12/1955
LA BUA CARLO N. IL 12/11/1971
LEONARDIS GIOVANNI N. IL 18/11/1971
LOMBARDO ROBERTO N. IL 24/09/1976
MARTORANA ANTONINO N. IL 29/10/1965
ROSSI RAFFAELE N. IL 21/11/1955
TAORMINA SALVATORE N. IL 09/11/1970
TUMMINELLI ROBERTO N. IL 18/10/1954
avverso la sentenza n. 174/2013 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
NAPOLI, del 17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. -t . h, FIA n(

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Data Udienza: 25/01/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Napoli, in
data 17.2.2015, dichiarava, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., non luogo a
procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Diego Baiata, Francesco
Calò, Diego Caruso, Gianfranco De Bartolo, Giuseppe De Santis, Mariano De Lisi,
Franco Ferrara, Sergio Fresta, Giovanni Fricano, Vittorio Fuso, Francesco Galipò,
Carlo La Bua, Giovanni Leonardis, Roberto Leonardo, Antonino Martorana,

truffa militare aggravata e continuata ai danni dell’amministrazione militare di
appartenenza, perché, nelle rispettive qualità, avevano omesso di comunicare
all’ufficio amministrativo competente di aver indebitamente percepito le somme
indicate per servizi di guardia non svolti.
In particolare, premetteva che all’esito delle indagini era risultato che i
predetti militari avevano percepito compensi forfettari di guardia in luogo di
compensi per lavoro straordinario svolto. Infatti, i comandanti della capitaneria
di porto di Palermo, Zaccaria e Impallomeni, avevano sottoscritto i prospetti dei
militari aventi diritto ai compensi forfettari di guardia trasmettendoli all’ufficio
amministrazione; in tal modo, le ore di lavoro straordinario autorizzate ed
effettivamente svolte nei limiti consentiti dai loro sottoposti erano state retribuite
come compensi di guardia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale militare di Napoli, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione.
Rileva, in primo luogo, che l’ipotesi accusatoria avrebbe richiesto il vaglio
dibattimentale.
Afferma che le valutazioni del giudice non sono condivisibili, atteso che
l’omessa comunicazione contestata ai militari determina una induzione in errore
dell’amministrazione con conseguente percezione di illeciti profitti, posto che,
secondo la vigente normativa non è possibile compensare eventuali crediti
mediante erogazione di emolumenti non dovuti. Inoltre, i crediti in oggetto
avrebbero potuto dare luogo a riposi compensativi, senza necessità di ricorre a
procedure indebite.
Nel caso di specie, infatti, non era stata seguita la procedura necessaria per
stornare le risorse relative ai lavori straordinari da quella per i compensi
forfettari di guardia.
Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente rileva che tenuto conto della
notevole entità delle somme indebite percepite e della protrazione nel tempo

Raffaele Rossi, Salvatore Taormina, Roberto Tumminelli in relazione ai reati di

delle corresponsioni, gli imputati non potevano non sapere di aver percepito
somme senza titolo.

3. Il De Santis, il Fuso, il La Bua, il Ferrara, il Fresta, il Fricano ed il
Lombardo hanno depositato memorie difensive con le quali chiedono la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
Rilevano come sia infondata la affermazione della necessità del vaglio
dibattimentale, atteso che il giudice ha operato la propria valutazione recependo

Manifestamente infondati sono, altresì, i rilievi del ricorrente in ordine alla
omessa comunicazione all’amministrazione dell’avvenuta percezione di
emolumenti non dovuti, visto che la liquidazione della somme è avvenuta
esclusivamente in ragione delle certificazioni a firma dei superiori Zaccaria e
Impallomeni cui va ascritta la condotta costituente l’artificio. L’omissione dei
militari è un post factum non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso del pubblico ministero non è fondato.
Non è corretta, invero, la prospettazione del ricorrente secondo la quale
l’ipotesi accusatoria avrebbe richiesto il vaglio dibattimentale.
Se è vero che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere
soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi di prova siano
destinati a rimanere contraddittori o insufficienti all’esito del giudizio e, quindi, il
criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza
dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento (Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007,
Castellano, rv. 238251), tuttavia, il gup è legittimato a verificare la sostenibilità
dell’accusa in dibattimento anche con riferimento all’elemento psicologico del
reato.
Correttamente il giudice ha ritenuto non configurabile la fattispecie, come
contestata agli imputati, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Non essendo stata chiesta da parte dei militari la corresponsione del
compenso forfettario di guardia per servizi non svolti, bensì il pagamento del
lavoro straordinario effettivamente prestato e autorizzato, le condotte omissive
contestate ai militari non integrano gli elementi costitutivi del reato di truffa ed,
in specie, gli artifici o raggiri, non potendo rilevare, in tale senso, il silenzio in
mancanza di un obbligo specifico di comunicazione che non sussistente nel caso
di specie.
I militari, invero, non hanno fatto dichiarazioni mendaci, né hanno omesso
una dichiarazione dovuta, né il pubblico ministero ricorrente ha indicato quale

totalmente la ricostruzione dei fatti di cui alla prospettazione accusatoria.


era l’obbligo cui sono venuti meno gli imputati idoneo a costituire raggiro
dell’amministrazione.
Per le medesime ragioni manca, comunque, la prova dell’elemento
soggettivo del reato di truffa, non essendo i percettori tenuti a conoscere le
norme tecnico-contabili di specie.
Dalle singole contestazioni non emerge affatto che si ha riguardo a somme
consistenti ed il giudice ha anche evidenziato che, trattandosi di prestazioni
lavorative effettivamente erogate ed autorizzate i militari ben potevano ritenere

di stornare le somme, come afferma lo stesso ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso, il 25 gennaio 2016.

che i compensi fossero regolari essendo prevista una procedura che consentiva

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