Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29974 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29974 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA GIUSEPPE N. IL 22/12/1985
DI GRAZIA DARIO N. IL 29/03/1990
avverso la sentenza n. 345/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

La Rosa Giuseppe e Di Grazia Dario ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza
3.6.14 della Corte di appello di Catania che ha confermato quella in data 30.10.13 del locale G.u.p.
con la quale sono stati condannati, per i reati di furto aggravato, consumato e tentato, resistenza,
lesioni, danneggiamento e ricettazione, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di anni due, mesi otto
di reclusione ed € 1.300,00 di multa.

concesso le attenuanti generiche pur avendo gli imputati tenuto un comportamento collaborativo
ammettendo gli addebiti.
Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto con motivazione del tutto
adeguata è stato confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado,
con esclusione delle invocate attenuanti generiche, avendo i giudici territoriali, oltre ad evidenziare
l’intensità del dolo manifestato dai prevenuti, rimarcato come gli stessi si siano limitati ad una
parziale ammissione degli addebiti in ragione dell’avvenuto arresto in flagranza (senza indicare
però il nome dei complici), né gli odierni ricorrenti hanno in questa sede evidenziato, ai fini del
riconoscimento delle attenuanti generiche, concreti elementi di segno favorevole non considerati dai
giudici di merito.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015 .

Deducono i ricorrenti violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici

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