Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29973 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29973 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HASSANE AZIZ N. IL 26/07/1989
avverso l’ordinanza n. 212/2014 TRIBUNALE di FERRARA, del
07/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ce,”
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Data Udienza: 15/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Occorre premettere che, con ordinanza del 12.2.2014, il Tribunale di Ferrara in
composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la
nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna n. 306/2012 emessa
dal Tribunale di Ferrara a carico di HASSANE Aziz, disponendone la rinnovazione.
L’estratto veniva, quindi, notificato al detenuto in data 22.2.2014.

data 20.3.2014 al detenuto e in data 1.4.2014 al difensore.
Circa un mese dopo tale incombente, veniva notificato all’HASSANE un provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p., in cui, sulla base della irrevocabilità (nuova)
della citata sentenza n. 306/2012 del Tribunale di Ferrara, conseguente al tardivo deposito
dell’impugnazione (eseguito il 30.4.2014), il fine pena veniva posticipato al 12.2.2021.
Il difensore del condannato presentava, quindi, istanza di revoca di attestazione di
irrevocabilità della ridetta sentenza, sostenendo che la remissione in termini esplicasse i suoi
effetti solo a partire dalla sua notificazione, poiché solo in quel momento l’interessato avrebbe
avuto la possibilità di proporre appello.
2. Ciò premesso, il Tribunale di Ferrara, sempre adito come giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 7.1.2015 respingeva l’istanza difensiva, osservando che “la dichiarata nullità
della notifica del primo estratto contumaciale non atteneva alla notifica del successivo, eseguita
in data 22.2.2014, termine dal quale, senza necessità di attendere l’ordinanza di nullità di
quello precedente, egli avrebbe potuto procedere all’impugnazione”.
3. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione HASSANE Aziz, ripercorrendo la
sequenza procedimentale d’interesse e deducendo “violazione diritto di difesa e/o violazione
principi del giusto processo”.
Ribadisce il ricorrente che, non essendo stato posto a conoscenza dell’accoglimento della
richiesta di restituzione in termini, non poteva ritenersi legittimato a impugnare alcunché,
potendo esercitare tale diritto solo a partire dalla notificazione del predetto provvedimento.
Ogni altra interpretazione avrebbe condotto ad una illegittima compressione dei termini
per proporre impugnazione, che, nella specie, erano stati ridotti, per l’imputato, da
quarantacinque a diciotto giorni e, per il difensore, a soli otto giorni.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.
2

Il distinto provvedimento di remissione in termini veniva notificato successivamente: in

2. Questa Corte ha costantemente affermato che il termine per l’impugnazione della
sentenza decorre per l’imputato contumace dalla data in cui l’estratto gli è notificato (Sez. 5, n.
14581 del 15/12/2014, dep. 9/4/2015, Curia, Rv. 263587) e che, ai fini della decorrenza del
termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di
deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se
quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo
ed altri, Rv. 229905; Sez. U, n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225362).

della notifica della sentenza di condanna di primo grado, nella specie avvenuta, singolarmente,
in data 20.3.2014, successiva a quella di notifica dell’estratto contumaciale (22.2.2014),
avrebbe fatto legittimamente decorrere i termini per l’impugnazione.
Trattasi di tesi affatto eccentrica rispetto al sistema delineato dal codice di rito,
sintetizzato nei principi suenunciati, ai quali il giudice dell’esecuzione si è correttamente
attenuto.
Ed invero, proprio la notifica dell’estratto contumaciale – che, come detto, non può
essere sostituita da alcun altro atto, ancorché equipollente – ha consentito al condannato, oggi
ricorrente, di prendere cognizione effettiva del provvedimento e di riattivare la fisiologica
procedura ancora prevista, all’epoca dei fatti, dagli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett.
d), c. p. p..
4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Il ricorrente assume che solo la notifica del provvedimento di dichiarazione di nullità

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