Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29973 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29973 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE FRANCO N. IL 12/06/1990
avverso la sentenza n. 2443/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Carbone Franco ricorre avverso la sentenza 10.1.14 della Corte di appello di Bari con la quale, in
riforma della sentenza 7.4.10 del Tribunale di Foggia-sezione di Trinitapoli, esclusa la contestata
recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati di furto aggravato e resistenza a p.u., è stata
rideterminata la pena in anni uno e mesi due di reclusione e per la contravvenzione di guida senza
patente in € 2.500,00 di ammenda.

comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Il gravame è inoltre manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado correttamente
motivato in ordine alla attendibilità e concludenza delle dichiarazioni rese dal M.110 Della Sala,
evidenziando correttamente come la condotta dell’imputato — che era ripartito a tutta velocità
nonostante l’ostacolo rappresentato dal carabiniere che aveva evitato l’investimento solo facendo un
balzo all’indietro — abbia integrato gli estremi del reato di cui all’art.337 c.p., con conseguente
irrilevanza — hanno perspicuamente concluso i giudici territoriali — del richiesto esperimento
giudiziale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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