Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29972 del 13/01/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29972 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDELICATO LEONARDO N. IL 18/12/1966
avverso l’ordinanza n. 639/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
07/01/2015
sentita la re ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. o, C6- z)r-A
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c),N,
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 13/01/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7.1.2015 il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, decidendo sulla richiesta del pubblico ministero che
faceva propria nella parte motiva revocava il beneficio della sospensione
condizionale della pena riconosciuto a Leonardo Indelicato con la sentenza
emessa dal gup dello stesso tribunale in data 20.12.2005 e con la sentenza del
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione dell’art. 163 cod.
pen. rilevando che la sospensione condizionale può essere concessa a che è stato
condannato con un’unica sentenza per più reati uniti in continuazione, ma anche
a chi è stato dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato
continuato.
Inoltre, evidenzia che una condanna a pena condizionalmente sospesa può
dare luogo a revoca della sospensione condizionale concessa con condanna
precedente solo se la seconda sospensione condizionale è anch’ essa soggetta a
revoca per effetto di una condanna successiva per fatto commesso entro il
quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La sospensione condizionale concessa con la sentenza del Giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Catania del 20.12.2005, irrevocabile
1’1.2.2006, è stata revocata ai sensi dell’art. 168 comma primo n. 2 cod. pen.
perchè è intervenuta altra sentenza di condanna relativa ad un delitto
anteriormente commesso (1996) alla pena che cumulata con la predetta
condanna supera i limiti di cui all’art. 183 cod. pen..
Il beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Sulmona in data
16.7.2012, irrevocabile il 4.1.2013, è stato revocato, ai sensi dell’art. 168 primo
comma n. 1 cod. pen., avendo il condannato commesso nei cinque anni
successivi al passaggio in giudicato della predetta condanna altro delitto per il
quale è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione. Inoltre, è stato
rilevato che la pena inflitta con la sentenza di condanna del Tribunale di Sulmona
cumulata con le precedenti condanne supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen..
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha fatto corretta applicazione delle
disposizioni di legge richiamante e quanto dedotto – invero genericamente – con
il ricorso non può incidere nella fattispecie concreta, in specie, per quanto
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Tribunale di Sulmona in data 16.7.2012.
riguarda la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna in esame
che non risulta riconosciuta né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso, il 13 gennaio 2016.
processuali.