Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29972 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29972 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULA MARIAN N. IL 05/05/1992
avverso la sentenza n. 34/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

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Mula Marian ricorre avverso la sentenza )1

14 della Corte di appello di Cagliari che ha

confermato quella in data 16.10.13 con la quale è stato condannato, per i reati di concorso in furto
aggravato in esercizio commerciale e furto aggravato all’interno di una chiesa campestre, unificati
ex art.81 cpv. c.p.e concesse attenuanti generiche e quella di cui all’art.62 n.6 c.p., con il criterio
della prevalenza, alla pena — con la concessione dei doppi benefici di legge – di mesi 10 di

Deduce il ricorrente violazione di legge per non essere stata ritenuta l’attenuante di cui all’art.62 n.4
c.p., trattandosi di danno di entità ridotta e comunque prontamente riparato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo il giudice di appello del tutto legittimamente negato l’invocata attenuante in
considerazione dell’entità non certo tenue del danno arrecato, consistito nella sottrazione (quanto al
più grave reato sub c) della somma di E 700,00, di un telefono cellulare e di un

carnet di assegni,

oltre che di documenti personali; quanto al reato sub b) nella sottrazione della somma di E 200,00,
oltre alla effrazione di una finestra, tanto che — hanno perspicuamente osservato conclusivamente i
giudici di appello — è stata liquidata, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 1.500,00.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

reclusione € 300,00 di multa.

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