Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29971 del 05/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29971 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAVITTI VALTER N. IL 23/07/1950 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 7125/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 05/06/2015
Davitti Valter, p.o. nel procedimento n.7192/13 r.g.n.r. a carico di ignoti, ricorre avverso
l’ordinanza di archiviazione, per i reati di cui agli artt.323 e 615-ter c.p., emessa il 31.3.14 dal G.i.p.
di Bologna, poiché i temi investigativi proposti in sede di opposizione erano indispensabili per
verificare la sussistenza o meno delle condotte poste in essere dai soggetti denunciati e al fine di
disporre l’iscrizione dei medesimi nel registro delle notizie di reato, laddove invece l’ordinanza
indicate.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
E’ del tutto legittima, quindi, l’ordinanza con la quale il g.i.p. ha disposto l’archiviazione per la
ritenuta insussistenza — come nella specie — della violazione della privacy dell’opponente, peraltro
non denunciata in senso stretto dallo stesso opponente, ma prospettata come possibile eventualità,
dovendosene di conseguenza escludere l’impugnabilità per non essersi verificata alcuna violazione
della norma di cui al comma 6 dell’art.409 c.p.p., essendo le parti state comunque poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite.
impugnata era del tutto erronea per la mancata valutazione della rilevanza penale delle condotte
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,60.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Roma, 5 giugno 2015
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.