Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29970 del 13/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29970 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMAGLIONI DENNIS N. IL 22/06/1977
avverso l’ordinanza n. 257/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
12/01/2015
sentita la rJazione fatta dal Consigliere Doti. LUCIA LA POSTA;
lette/se • e le conclusioni del PG Dott. ‘f-1-1_ wr eiGo
ot”k

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.1.2015 il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Dennis Ramaglioni di
rideterminazione della pena inflitta al predetto con sentenza della Corte di
appello di Roma in data 14.2.2012 per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
n. 309 del 1990.
Conseguentemente, disponeva la revoca del beneficio dell’indulto richiesta

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ramaglioni, a
mezzo del difensore di fiducia.
Richiamata la sentenza Sez. unite n. 1882 del 2014, deduce che il giudice
dell’esecuzione ha errato nel ritenere che la pena inflitta rientra nei parametri
legali della disciplina vigente, essendo, invece, illegale rispetto al trattamento
sanzionatorio attualmente previsto per la violazione di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990.
Con la memoria depositata il 5.11.2015 si ribadiscono i rilievi predetti anche
alla luce delle conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Invero, il giudice dell’esecuzione nel respingere la richiesta di
rideterminazione della pena inflitta al ricorrente con sentenza irrevocabile ha
operato una rivalutazione in ordine alla legalità e congruità in concreto della
pena in parte superflua. Tuttavia, correttamente ha escluso che nella specie
possa essere rideterminata la pena inflitta al condannato.
Come si rileva in atti, la condanna oggetto della richiesta avanzata dal
ricorrente ha riguardo alla violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
in relazione a sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Pertanto, la pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014 non può
avere alcuna incidenza nella fattispecie e il trattamento sanzionatorio più
favorevole introdotto con il di. n. 146 del 2013 con la modifica del quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, configurato come fattispecie
autonoma di reato, non può essere applicato ai sensi dell’art. 2 quarto comma
cod. pen. che inibisce l’applicazione della norma penale più favorevole nel caso in
cui sia intervenuta sentenza irrevocabile.

2

dal pubblico ministero, sussistendone i presupposti di legge.

Tale principio è stato ribadito anche da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014,
Gatto, rv. 260697, circa l’individuazione e

la delimitazione dell’ambito di

intervento del giudice dell’esecuzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

processuali.

Così deciso, il 13 gennaio 2016.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA