Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29970 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29970 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

IL

– 9 I_PG 2014

SENTENZA

1

CIt1FRE

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ARNONE CIRO, BARBATO GENNARO, BARBATO ROSANNA, B•CCAROSA
sul ricorso proposto da

Lu

VERONICA, CIULLO PASQUALE, DE PANICIS ELENA, ESPOSITO PATRIZIA,
ESPOSITO PIETRO, FLORIO CARMINE, GRAVAGNOLA MARIA ROSARIA, LA
MONICA ANNA, LA MONICA EDOARDO, MERCOGLIANO DANIELA, NUZZOLILLO
SALVATORE, OREFICE ANTONIO, PELLEGRTNO COSIMO, RUSSO GA,ETANO,
SERRA GERARDA, SIMONE ASSUNTA, VELOTTI RAFFAELE, VENEZIANO
FRANCESCO (terzi interessati)
avverso la ordinanza del 21/11/2013 del Tribunale della Libertà di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
uditi per i ricorrenti l’avv. Orazio Abbamonte, in sostituzione dell’avv. Giuseppe
Abbamonte, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza emessa in data 21
novembre 2013, ha rigettato l’appello cautelare proposto dai ricorrenti, indicati
in epigrafe nella qualità di terzi interessati, avverso l’ordinanza con la quale il
Gip presso il Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta di dissequestro degli
immobili facenti parte del cd. “Parco Primavera” sottoposti a sequestro con

2. Ricorrono per cassazione i terzi interessati, tramite i comuni difensori
fiducia, affidando il gravame a cinque motivi, con i quali deducono:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in
materia di lottizzazione abusiva;
2) illogicità della motivazione in tema di lottizzazione in relazione a vizio
relativo ad atti del processo;
3) illogicità di motivazione per vizio derivante dal testo del provvedimento e
dagli atti del processo in relazione alla non intervenuta prescrizione;
4) vizio di motivazione in merito alla buona fede;
5) omessa motivazione su punti decisivi del tema di prova cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o proposto
nei casi non consentiti.
Va ricordato come, in materia di sequestro preventivo, le Sezioni unite di
questa Corte abbiano precisato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per
violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U, del 29/05/2008, n. 25932, Ivanov, Rv. 239692).
Ne consegue che, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per
cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma primo, cod.
proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per
la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.
(Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 Angelini Rv. 248129).

2

decreto del 20 ottobre 2011.

e

2. Ciò posto, i primi due motivi, in quanto tra loro collegati, possono essere
congiuntamente esaminati.
Con essi si deduce la preesistenza e l’adeguatezza delle opere primarie e
secondarie di urbanizzazione della zona di via Madonna delle Grazie, in Melito,
all’altezza di civico del Parco Primavera per inferire che, in presenza di opere di
urbanizzazione, non sussisterebbe alcuna lottizzazione.
Entrambi i motivi (nonostante il primo sia formalmente proposto per
violazione di legge) sono inammissibili in quanto tendono a sindacare la

ribadita lottizzazione.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Con esso si eccepisce la prescrizione del reato (commesso da altri) sul
rilievo che gli acquirenti, terzi, avrebbero stipulato gli atti di compravendita nel
2005.
Il motivo, da un lato, non tiene conto della ratio decidendi dell’ordinanza
impugnata, segnalandosi quindi per la sua aspecificità e, dall’altro, formula
doglianze in fatto, laddove prende in considerazione la motivazione censurata.
Sotto tale ultimo profilo, il tribunale ha esaurientemente spiegato come sia
risultato dai sopralluoghi, effettuati nel mese di giugno 2009 e a partire dal mese
di aprile 2010, il mutamento di destinazione di diverse unità immobiliari da
depositi o laboratori in abitazioni, l’esecuzione di opere edilizie destinate a
rendere maggiormente fruibili da parte degli acquirenti gli immobili stessi
(tettoie, piccoli ampliamenti etc..) secondo la nuova destinazione, il mancato
completamento di diversi fabbricati abusivi, taluno nemmeno al rustico, altri,
almeno in parte, privi delle rifiniture.
Sotto altro e collegato profilo, invece, il tribunale ha sottolineato come la
trasformazione urbanistica dell’area possa dirsi non ancora completata
escludendo dunque che possa ritenersi maturata la prescrizione e ricordando
come il reato di lottizzazione abusiva, per costante giurisprudenza di questa
Corte anche di recente ribadita, sia inquadrabile nella categoria dei reati di
durata trattandosi di un reato progressivo nell’evento.

4. Il quarto ed il quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati
perché tra loro collegati.
Con essi si censura l’ordinanza impugnata per non aver accolto l’appello
cautelare sotto l’assorbente profilo che, in presenza di terzi acquirenti degli
immobili di buona fede, sarebbe ineludibile la futura restituzione dei beni agli
aventi diritto (quarto motivo) e per omessa motivazione in punto di segnalata
contraddittorietà dei provvedimenti emessi dal Gip di revoca dell’ordinanza di

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motivazione del Tribunale, peraltro logica ed adeguata, in ordine alla ritenuta e

sgombero, da un lato, e di rigetto dell’istanza di dissequestro, dall’altro,
provvedimenti inconciliabili tra loro.
I motivi sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha innanzitutto dubitato circa la buona fede degli acquirenti che
avrebbero acquistato immobili destinati ad uffici riconvertiti invece in civili
abitazioni (dagli atti di compravendita gli immobili risultavano destinati ad
“esercizio commerciale e laboratori artigianali” presentando invece una evidente
“destinazione residenziale”) e comunque ha ravvisato le esigenze cautelari anche

evitare la ultimazione ed il completamento delle opere abusive, attraverso la loro
prosecuzione, circostanza che ampiamente giustifica il vincolo a fini “impeditivi”
(non anche ablativi) persino nei confronti di terzi estranei al reato.
Ed è di tutta evidenza che la congrua motivazione in tal senso adottata dal
tribunale nel provvedimento impugnato assorbe e supera il prospettato vizio di
motivazione segnalato con il quinto motivo perché, una volta ravvisata l’esigenza
cautelare ritenuta idonea al mantenimento del sequestro, il Collegio cautelare ha
preso una posizione adesiva alla parte del provvedimento (l’unica suscettibile di
impugnazione cautelare) conservativa del sequestro preventivo, depotenziando
l’altra, del tutto estranea comunque al

devolutum e perciò insuscettibile di

radicare qualsiasi doglianza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 2/04/2014

con riferimento ad esigenze di tipo impeditivo, sul rilievo che fosse necessario

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