Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2997 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2997 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

RAIANO MARIANNA nata il 16.7.1974
avverso la sentenza n. 4930/2013 della Corte d’Appello di Napoli del 15.10.2013
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza emessa il 15.10.2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19.4.2007 , che aveva
condannato Raiano Marianna alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di
multa, per i reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi comuni da sparo.

Data Udienza: 26/11/2015

,

,

Avverso tale ‘pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputata, personalmente,
denunciando i seguenti motivi di censura: violazione di legge processuale ( art. 606 lett. c)
c.p.p.), in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.. In particolare, la sentenza della Corte
d’Appello sarebbe inficiata da nullità assoluta perché pronunciata nonostante l’ omessa
citazione dell’imputata a comparire all’udienza del 15.10.2013; 2) violazione di legge penale (
art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 160 c.p., atteso che i reati di cui agli artt. 10, 12 e
14 L. 497/74 – nonostante i periodi di sospensione della prescrizione per impedimento
dell’imputata, considerato il termine massimo di prescrizione, in relazione alla pena edittale

favorevole al reo di cui alla L. 251/2005 -, avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per
prescrizione già alla data della pronuncia di primo grado o, al più , al momento della pronuncia
di secondo grado; 3) violazione di legge penale e processuale ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in
relazione agli artt. 628 c.p. e 192 c.3 e 4 c.p.p., in quanto la Corte, nel ritenere provata la
penale responsabilità della Raiano per il delitto di rapina e per i delitti di detenzione e porto
illegale di armi, si sarebbe basata sulle dichiarazioni dei coimputati chiamanti in correità
(Ceglia e Riccio), senza sottoporre le loro valutazioni al richiesto vaglio critico; 4) per gli stessi
motivi l’imputata evidenziava l’omessa motivazione relativamente al diniego di derubricazione
del reato di rapina in quello di ricettazione ; 5) ancora , si doleva della pronuncia di estinzione
del reato di cui al capo A ) : reato di associazione a delinquere, evidenziando l’omessa
motivazione laddove la Corte aveva disatteso la tesi difensiva circa l’assoluzione, sulla base
delle dichiarazioni dei predetti Ceglia e Riccio, da ritenersi, a suo avviso, anche su questo
punto, inattendibili; 6) con il sesto motivo la ricorrente lamentava il vizio di motivazione ( art.
606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p., in quanto la Corte d’Appello ,
non avrebbe valutato una serie di elementi dedotti in grado di appello limitandosi a negare la
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, in ragione della
“insussistenza di elementi positivi cui ancorare un giudizio prognostico più favorevole”; 7)
infine con il settimo motivo veniva evidenziata l’omessa motivazione con riguardo alla mancata
applicazione della causa estintiva dell’indulto, pure richiesta in grado di appello.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato avuto riguardo alla preliminare questione relativa all’omessa notifica del
decreto di citazione in appello, all’ imputata.
Risulta infatti che la prima notifica del decreto di citazione eseguita in data 12.4.2013, non sia
andata a buon fine e successivamente a questa, non sia stata più eseguita alcuna notifica tanto
che l’imputata, alla successiva udienza del 15.10.2013, veniva indicata come libera non
comparsa e non contumace. Trattasi di omissione che, a causa del difetto della vocatio in
iudicium, genera una nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti del dibattimento compresa la
sentenza ( Sez. 4, 6501/1996 ; rv. 205327), rilevabile da questa Corte in quanto costituente

tenendo conto della diminuzione di cui all’art. 14 L.497/74 e valutata la disciplina più

un tipico error in procedendo, da cui discende l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Cosi deciso il 26.11.2015

Il Presidente
F anco Fian nese
F

Lucia Aielli

eJ

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA