Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29969 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29969 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATTIOLI GIANLUCA FELIZIANO N. IL 15/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1171/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/01/2015
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sent1te le conclusioni del PG Dott.

cL
61,

eue

Q\b,.

Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.1.2015 la Corte di appello di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, per quanto qui interessa, respingeva la richiesta di Gianluca
Feliziano Mattioli, volta alla rideterminazione della pena inflitta con tre

sentenze

irrevocabili emesse dal Gup del Tribunale di Sondrio e dalla stessa corte di appello in
relazione a violazioni in materia di sostanze stupefacenti.
Rilevava a ragione che le pene inflitte al condannato con le predette sentenze sono
congrue pur alla luce dell’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
stupefacente del tipo eroina e, altresì, della

quantità

ed intensità delle condotte,

nonostante sia stata riconosciuta l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto, a mezzo del difensore di
fiducia, ricorso per cassazione rilevando la illogicità della motivazione posto che le tre
sentenze si riferiscono al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 anche
per la cessione di hashish.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, genericamente articolato, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Dagli atti si rileva che la sentenza di condanna della Corte di appello di Milano in data
13.5.2013 è relativa al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 con
riferimento a sostanza del tipo eroina; la sentenza del gup del Tribunale di Sondrio del
4.6.2009 ha riguardo a più violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sempre
esclusivamente relative a sostanza del tipo eroina; la sentenza del gup del Tribunale di
Sondrio del 21.6.2010 si riferisce alla cessione di sostanza del tipo eroina ed alla
detenzione di una marginale quantità di hashish,
Pertanto, correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la pronuncia della
Corte costituzionale n. 32 del 2014 non può avere alcuna incidenza nella fattispecie.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 gennaio 2016.

tenuto conto che i reati si riferiscono prevalentemente alla cessione di sostanza

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