Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29968 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29968 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOTTA ROMEO N. IL 29/07/1979
avverso l’ordinanza n. 4991/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 30/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentitale conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 luglio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava
inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare proposta da Ciotta Romeo e rigettava quelle
formulate dal medesimo condannato tendenti a ottenere la concessione dell’affidamento in
prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà, in relazione alla pena di anni
quattro, mesi due di reclusione, con residuo di anni due, mesi nove, giorni ventitre per il
reato di violazione della disciplina sugli stupefacenti.

detenzione domiciliare sulla base del rilievo che la pena ancora da espiare da parte del Ciotta
risultava essere superiore ad anni due di reclusione e il rigetto delle altre due domande
richiamando i precedenti penali e la pendenza giudiziaria per violazione del T.U. sulla
sicurezza del lavoro del condannato, nonché le allarmanti informazioni dei Carabinieri di
Benevento del 26.3.2014, dei Carabinieri di Montesarchio del 25.6.2014 e della Questura di
Benevento del 24.6.2014, elementi tutti che non consentivano di formulare una prognosi
favorevole circa la futura condotta del condannato e l’efficacia delle misure alternative
invocate a conseguire la rieducazione del medesimo e la prevenzione da condotte recidivanti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ciotta, per il tramite del
suo difensore di fiducia, avvocato Vittorio L. Fucci, deducendo i seguenti motivi:
2.1. “nullità per violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cpp in relazione all’art. 125 cpp”:
il Tribunale di Sorveglianza avrebbe rigettato le richieste del proprio assistito basandosi
esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali risalenti nel tempo e sulle informative delle
autorità di pubblica sicurezza, queste ultime non sufficienti a provare la partecipazione del
condannato al sodalizio criminale “Iadanza – Pannella”, riferendosi unicamente alla
frequentazione del prevenuto con persone che abitano nel suo stesso piccolo paese; non
avrebbe, inoltre, valutato che il prevenuto è soggetto che svolge attività lavorativa, alle
dipendenze di una ditta.
2.2. “Nullità per violazione del disposto di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cpp in relazione
all’art. 47 0.P.”: la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe logicamente e
giuridicamente viziata, in quanto, sulla base dei precedenti penali del Ciotta e di incomplete
informative degli organi di polizia, avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per la
concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, senza tener conto
del graduale percorso rieducativo intrapreso da anni dal condannato, che risulterebbe, ora,
compromesso dalla detenzione carceraria.
3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Corte, dott. Antonio

Gialanella, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e che il ricorrente venga
2

Il suddetto Tribunale motivava l’inammissibilità della domanda di concessione della

condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente, dopo avere svolto, per lo più, osservazioni in diritto di carattere generale,
ha sollevato censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale di
sorveglianza in relazione alla ritenuta impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa
la futura condotta del Ciotta e l’efficacia delle misure alternative invocate a conseguire la

sostanzialmente, una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
E però le critiche svolte sono, a giudizio del Collegio, infondate avendo il Tribunale di
sorveglianza, con motivazione non manifestamente illogica, ritenuto che “la pericolosità
sociale dell”istante possa essere ragionevolmente desunta dalla gravità del reato in
espiazione che desta notevole allarme sociale (in concorso deteneva ai fini di spaccio e
cedeva a terzi sostanza stupefacente di tipo hashish), dai suoi precedenti penali per tentato
furto (1997), lesioni (1999) e armi (2005), dal procedimento pendente per violazione T.U.
sicurezza sul lavoro (2012), ma soprattutto dalle allarmanti informazioni dei C.C. Benevento
26.3.2014, dei C.C. Montesarchio del 25.6.2014 e della Questura di Benevento del 24.6.2014
dalle quali emerge che il soggetto nel 2009 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno; è ritenuto appartenente al locale
sodalizio criminale denominato “Iadanza – Pennella” e in tale contesto criminoso ricopre una
posizione di rilievo anche in considerazione dei rapporti malavitosi che intrattiene con
personaggi di spicco del suddetto sodalizio (Russo Luigi, Maglione Maurizio e Colombo
Pasquale)”.
2. Al rigetto del ricorso consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

rieducazione dello stesso e la prevenzione da condotte recidivanti, invocando,

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