Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29968 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29968 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEHLI JILALI N. IL 01/01/1956
avverso la sentenza n. 7745/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Nehli filali ricorre avverso la sentenza 12.4.13, emessa dal Tribunale di Firenze ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.81 cpv., 455 c.p. (capo
A) e 81 cpv., 640, 56 — 640, 61 n.2 c .p. (capo B), unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€1.000,00 di multa, con la confisca del denaro in sequestro.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dei combinato
disposti di cui agli artt.589-591 c.p.p. non essendo stati presentati motivi a sostegno del proposto
gravame.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015
IL CONSIGII ERE estensore
(

SCt

IL PRESIDENTE
112< i Il ricorrente non ha presentato motivi a sostegno dell'impugnazione.

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