Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29967 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29967 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Pariota Eduardo, nato il 27/06/1972;

Avverso l’ordinanza n. 4953/2014 emessa il 05/11/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Enrico

Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 05/11/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Roma il 04/06/2014, con la quale era stata respinta l’istanza di liberazione
anticipata speciale presentata da Eduardo Pariota, congiuntamente alla
liberazione anticipata ordinaria, che invece era stata accolta.
Questo provvedimento di rigetto veniva emesso dal Tribunale di

espiazione pena per un reato ostativo previsto dall’art. 4 bis Ord. Pen., che gli
impediva di beneficiare della liberazione anticipata speciale richiesta con
riferimento ai semestri di pena espiata.

2. Avverso tale ordinanza il Pariota ricorreva personalmente per cassazione
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 4 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Si deduceva, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, aveva
applicato retroattivamente la norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del
2013, senza considerare che, nel caso in esame, andava applicata la norma in
vigore al momento della proposizione della domanda. Diversamente, si
determinerebbe l’anomala situazione processuale per cui, pur in presenza di un
ritardo nella decisione non imputabile al ricorrente ma all’organo giurisdizionale
adito, il condannato verrebbe comunque pregiudicato nelle sue legittime
aspettative, in conseguenza di comportamenti che fuoriescono dalla sua sfera di
controllo anche alla luce dell’art. 3 Cost., rispetto al quale si prospettava
incidentalmente questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 4 del
decreto-legge n. 146 del 2013.
Queste ragioni processuali imponevano l’accoglimento del ricorso proposto
da Eduardo Pariota.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel
rigettare il reclamo proposto nell’interesse di Eduardo Pariota, non è incorso
nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, avendo correttamente fondato
tale rigetto sul combinato disposto degli artt. 4 del decreto-legge n. 146 del

2

sorveglianza di Roma sul presupposto che il Pariota risultava detenuto in

2013 e 4 bis Ord. Pen., in conseguenza dei quali doveva escludersi la
concessione del beneficio penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la doglianza difensiva proposta
nell’interesse del Pariota, occorre osservare che l’originaria previsione dell’art. 4
del decreto-legge n. 146 del 2013 era stata modificata in sede di conversione
legislativa, attuata con la legge n. 10 del 2014, con la soppressione del suo
quarto comma e l’esclusione del beneficio della liberazione anticipata speciale
per i soggetti condannati per taluno dei reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., tra i

Per effetto di tale modifica normativa, intervenuta in sede di conversione
legislativa dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013, nel caso di specie, ci si
doveva conformare all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui,
in caso di successione di norme, che non attengono né alla cognizione del reato,
né all’irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non opera il
principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni penali

in peius (cfr.

Sez. 1, n. 33890 del 26/06/2009, Miglioranza, Rv. 244831).
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4 bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta
l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146
del 2013 nella predetta formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77 Cost.,
tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, che
impongono di escludere l’illegittimità costituzionale della norma in esame,
prospettata incidentalmente dal ricorrente in relazione all’art. 3 Cost. (cfr. Sez.
1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Occorre, pertanto, ribadire la correttezza dell’ordinanza emessa dal
Tribunale di sorveglianza di Roma sotto il profilo della qualificazione della
disposizione applicata che, non afferendo ai profili della cognizione dei reati
giudicati nei sottostanti giudizi di merito e dell’irrogazione della pena, ma alle
modalità esecutive della sanzione applicata al Pariota, non può ritenersi norma di
diritto penale sostanziale, con la conseguenza di non consentire l’applicazione del
principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Tale disposizione
normativa, dunque, è stata correttamente applicata nel caso di specie, secondo

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quali certamente rientrano quelli contestati al ricorrente.

la legge vigente al momento della sua applicazione, in ossequio al principio
tempus regit actum, nei termini che si sono richiamati.

2. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Eduardo
Pariota, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016.

P.Q.M.

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