Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29966 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29966 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEDU VLAD IONUT N. IL 17/09/1985
avverso l’ordinanza n. 1910/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 03/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI,
lette/gete le conclusioni del PG Dott. Ei..611C0 bec€ h h ve
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Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 3.06.2014, ha
rigettato il reclamo proposto da Dedu Vtad Ionut avverso il provvedimento con
cui il magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio della liberazione
anticipata speciale (riconoscendolo solo nella misura ordinaria) con riguardo alla
pena in espiazione per il reato ostativo ex art. 4-bis ord.pen. di cui all’art. 600
bis primo comma cod. pen..
2. Ricorre per cassazione Dedu Vlad Ionut, a mezzo del difensore, deducendo

– violazione di legge, in relazione agli artt. 13 Cost. e 4 comma 4 D.L. n. 146 del
2013, nel testo anteriore alla conversione in legge, rilevando che l’istanza di
concessione del beneficio era stata presentata nella vigenza della norma
introdotta dal decreto d’urgenza, che doveva perciò trovare applicazione in virtù
della sua natura processuale, soggetta al principio tempus regit actum, essendo i
semestri ai quali si riferiva la richiesta maturati in epoca anteriore all’entrata in
vigore della legge di conversione;
– vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui aveva
erroneamente ritenuto che la difesa avesse invocato la norma di cui all’art. 2
quarto comma cod. pen..
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel quarto comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. la possibilità di fruire dell’ampliamento a
75 giorni, per ciascun semestre di pena espiata, della detrazione di pena
conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla
condizione che essi avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto
recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi
della personalità – escludendo in via assoluta tale categoria di condannati dal
novero dei beneficiari dell’ampliamento della misura premiale.
3. La norma sopravvenuta in sede di conversione, nella parte preclusiva della
fruizione del beneficio, deve trovare immediata applicazione nei procedimenti di
sorveglianza anche in corso, a prescindere dal momento di presentazione
dell’istanza di liberazione anticipata da parte del condannato per reato ostativo
(anche se avvenuta nella vigenza del decreto d’urgenza e prima della legge di
conversione), per l’assorbente ragione che le disposizioni di un decreto legge non
1

due motivi di doglianza, coi quali lamenta:

convertito perdono efficacia sin dall’inizio (art. 77 comma 3 Cost.), e dunque non
possono spiegare alcun effetto ultrattivo con riguardo alle situazioni pregresse
alle quali la norma non recepita dalla legge di conversione collegava l’aspettativa
di effetti favorevoli (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260848).
La caducazione ab origine della norma non convertita di cui al testo originario
dell’art. 4 comma 4 D.L. n. 146 del 2013 esclude, dunque, in radice la sua
idoneità a inserirsi in un fenomeno di successione di leggi nel tempo e a porre
questioni di sorta in tema di verifica di applicabilità dello ius superveniens, in

legge di conversione, e nessun diritto o aspettativa basato sulla norma caducata
può trovare riconoscimento per il solo fatto che la relativa istanza fosse stata
presentata prima della sopravvenienza della legge di conversione.
Il richiamo, giuridicamente corretto, operato nel ricorso alla natura processuale
delle norme in esame, soggette alla regola

tempus regit actum e non alla

disciplina della successione delle norme penali nel tempo dettata dall’art. 2
quarto comma cod. pen. (vedi Sez. Un. n. 24561 del 30/05/2006, Aloi, Rv.
233976, secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive
e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato
e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non
hanno carattere di norme penali sostanziali), conferma – e non contraddice !Immediata applicabilità alla fattispecie della norma contenuta nella legge di
conversione, non essendo il procedimento di sorveglianza originato dall’istanza di
liberazione anticipata del Dedu certamente esaurito (ma, anzi, tuttora pendente)
al momento dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 2014, le cui disposizioni
devono trovare testuale applicazione (nel caso di specie ostativa del beneficio) ai
semestri indicati nei primi tre commi dell’art. 4, a prescindere dalla loro
eventuale maturazione prima della relativa sopravvenienza normativa.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/01/2016

quanto l’unica norma applicabile alla fattispecie è soltanto quella contenuta nella

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