Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29966 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29966 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUCELLO GIUSEPPE N. IL 12/04/1992
avverso la sentenza n. 3020/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Autello Giuseppe ricorre avverso la sentenza 18.12.13, emessa dal Tribunale di Foggia ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto con strappo in
concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di
reclusione ed E 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

poi la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborative
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che prevedeva il riconoscimento delle
attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata assoluzione pur in assenza di prove a carico, lamentando

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