Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29965 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29965 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIUFFREDA PASQUA N. IL 26/06/1974 parte offesa nel
procedimento
c/
LIMONE TINA
avverso il decreto n. 69/2014 GIUDICE DI PACE di PESARO, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Ciuffi-eda Pasqua, p.o. nel procedimento a carico di Limone Tina per i reati di cui agli artt.594 e 612
c.p., ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di pace di Pesaro in data
24.4.14.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, che né la p.g., né
il p.m. e neppure il giudice di pace avevano effettuato alcun accertamento circa la truffa ai danni

dell’opposizione né l’indicazione dei nuovi temi di indagine proposti, non pronunciandosi
sull’ammissibilità dell’oppposizione né sulla denunciata truffa ai danni dello Stato, anticipando
invece la valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle indagini affermando che .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che in tema di
archiviazione pronunciata dal giudice di pace in presenza di opposizione avanzata dalla p.o. non è
impugnabile il decreto per vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento di
detta opposizione, non potendo in siffatta ipotesi operare il diverso principio affermato con riguardo
alla disciplina dettata, per il procedimento ordinario, dall’art.410 c.p.p., dal momento che,
nell’ambito di tale disciplina, la sindacabilità per vizio di motivazione della ritenuta inammissibilità
della opposizione è funzionale unicamente all’eventuale instaurazione della procedura camerale,
non prevista nel procedimento dinanzi al giudice di pace (Cass., sez.V, 5 marzo 2007, n.9204),
mentre nella specie detto giudice, con motivazione congrua, anche se sintetica, ha rilevato la non
configurabilità del reato di ingiuria sub b) per non costituire le espressioni usate dalla Limone offesa
alcuna né minaccia con riferimento al reato di cui all’art.512 c.p., mentre quanto all’imputazione di
ingiuria sub a) la querela proposta era intempestiva.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

dello Stato. Inoltre, il giudice non aveva preso in alcuna considerazione il contenuto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 5 giugno 2015

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