Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29963 del 05/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29963 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALSAMO COSIMO N. IL 11/04/1956
avverso la sentenza n. 301795/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 05/06/2015
Balsamo Cosimo ricorre avverso la sentenza 9.7.13, emessa dal Tribunale di Venezia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di minaccia grave (capo A) e
detenzione illecita di munizioni (capo B), la pena di anni giorni venti di reclusione per il capo A) e
quella di € 100,00 di ammenda per il capo B).
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
concretezza rispetto al giudizio di prospettazione del male ingiusto, insito nell’aver lasciato dei
bossoli nel cestino di una bicicletta>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al complesso della
documentazione acquisita agli atti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455),
comportando peraltro la presentazione della richiesta di applicazione della pena l’implicita rinuncia
delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti,
rispettivamente, degli artt.129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta
medesima e al consenso prestato (Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, 11.16832).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il tribunale considerato