Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29962 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29962 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRANOVA MICHELE N. IL 23/09/1969
avverso l’ordinanza n. 1055/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
19/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ri\sQ,..ALq

Uditi difensor Avv.; V: pt, ki
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Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.08.2015 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi
dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza applicativa della misura
cautelare della custodia in carcere emessa il 30.07.2015 dal giudice per le
indagini preliminari in sede nei confronti di Terranova Michele, gravemente
indiziato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., consistito nella partecipazione
alla famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo, ponendo in essere condotte dirette sia
a curare la latitanza del capo della provincia mafiosa di Trapani, Messina Denaro

mafioso di Mazara del Vallo) l’esercizio delle funzioni apicali, eseguendo gli ordini
impartiti dai capi e costituendo, in qualità di collettori e distributori dì messaggi
da e per il capo latitante, un punto di riferimento della riservata catena di
comunicazione epistolare attraverso la quale Messina Denaro dirigeva l’intera
associazione mafiosa denominata “cosa nostra”.
Il Tribunale rilevava che il Terranova non si era limitato ad aiutare gli associati a
eludere le indagini, fungendo da intermediario per l’organizzazione di incontri e
riunioni mafiose, ma aveva svolto un ruolo indispensabile per la vita del
sodalizio, mettendo a disposizione in più occasioni la propria masseria sita in
contrada Lippone di Mazara del Vallo per gli incontri riservati tra í soggetti apicali
della consorteria mafiosa e per consentire la consegna di “pizzìni”, intrattenendo
rapporti diretti col reggente del mandamento Gondola Vito e con Gucciardi
Michele, e dimostrando di conoscere il linguaggio in codice da essi utilizzato.
2. Ricorre per cassazione Terranova Michele, a mezzo dei difensori, deducendo
erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e manifesta ìllogícità della
motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente lamenta l’omesso esame delle ragioni di doglianza esposte nella
memoria depositata in sede di discussione dinanzi al Tribunale di Palermo;
deduce che tanto il GIP quanto il Tribunale del riesame non avevano messo in
dubbio l’estraneità del Terranova e la sua distanza (anche fisica) rispetto agli
incontri e ai colloqui riservati tra i soggetti accusati di far parte dell’associazione
mafiosa, così da non essere in grado di percepirne i contenuti comunicativi;
rileva l’assenza di prova della consegna di “pizzini” da parte dell’indagato e
contesta il salto logico della motivazione del provvedimento impugnato laddove
dava per scontata la conoscenza da parte del Terranova che il contenuto delle
comunicazioni tra i soggetti incontratisi nella sua masseria riguardasse il
mantenimento della catena di comando del sodalizio mafioso da parte del
latitante Messina Denaro; deduce l’insussistenza di una compenetrazione di
rapporti dell’indagato con gli altri compartecipi tale da far desumere un
inserimento organico nel sodalizio caratterizzato da affectio societatis.
1

Matteo, sia a consentire al predetto e a Gondola Vito (reggente del mandamento

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Non sussiste alcuna carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata con
riguardo ai contenuti della memoria depositata dal ricorrente all’udienza in
camera di consiglio dinanzi al Tribunale del riesame, avendo il provvedimento
gravato dato atto del relativo deposito e delle ragioni per cui deve escludersi che
nella condotta dell’indagato sia ravvisabile un mero favoreggiamento della
latitanza del Messina Denaro o un semplice concorso esterno nell’associazione

Il Tribunale ha argomentato in modo adeguato e coerente le ragioni della
ritenuta intraneità del Terranova all’associazione mafiosa, valorizzando la
capacità dimostrativa della partecipazione organica dell’indagato al sodalizio
criminale posseduta da una serie convergente di elementi di prova indiziaria,
rappresentati dai rapporti diretti con personaggi apicali della consorteria mafiosa
come Gondola Vito (indicato come il reggente del mandamento mafioso di
Mazara dei Vallo), dalla messa a disposizione degli associati della masseria in
contrada Lippone di Mazara del Vallo quale luogo deputato a garantire la
riservatezza degli incontri finalizzati allo scambio di “pizzini” funzionali ad
assicurare al capo latitante Matteo Messina Denaro di continuare a dirigere dalla
clandestinità l’organizzazione mafiosa e le relative attività illecite sul territorio,
dalla conoscenza del linguaggio in codice utilizzato dai sodali in tali occasioni.
La conseguente consapevolezza di operare e interagire in un contesto di relazioni
estremamente riservato, essenziale al funzionamento della catena di comando
necessaria a garantire l’operatività del sodalizio, e l’intenso rapporto fiduciario
coi capi della consorteria e con gli altri associati postulato dalla scelta della
masseria del Terranova come luogo – evidentemente ritenuto sicuro – di incontro
e scambio di comunicazioni riservate, sono stati perciò ritenuti gravemente
sintomatici della completa messa a disposizione dell’organizzazione mafiosa e
dell’incondizionata adesione e condivisione dei relativi scopi da parte del
ricorrente, compatibile solo con l’inserimento organico nel tessuto associativo in
cui si concretizza la condotta partecipativa (Sez. 1 n. 26331 del 7/06/2011, Rv.
250670; Sez. 2 n. 53675 del 10/12/2014, Rv. 261620).
3. La congruità logica e la correttezza giuridica delle argomentazioni con cui il
Tribunale ha supportato la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in
ordine alla partecipazione del Terranova all’associazione mafiosa rende la relativa
affermazione insindacabile in sede di scrutinio di legittimità: l’apprezzamento
dello spessore e della concludenza probatoria degli indizi è riservato infatti, in via
esclusiva, al giudice del merito cautelare, mentre alla Corte di cassazione
compete soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di

2

mafiosa da questi capeggiata.

••
legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la tenuta logica e l’adeguatezza
della motivazione sul punto (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460),
senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda indagata e
il peso degli indizi che il GIP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto idonei a
giustificare l’applicazione della misura coercitiva.
Le doglianze del ricorrente, in quanto miranti a sollecitare una mera lettura
alternativa – in chiave riduttiva del ruolo del Terranova a quello di un semplice
favoreggiatore o fiancheggiatore esterno del sodalizio mafioso – del (medesimo)

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fatto che non supera la soglia dell’ammissibilità.

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4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

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pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende

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La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell’istituto

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penitenziario di appartenenza dell’indagato, ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter

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della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.

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P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in data 11/12/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

compendio indiziario, si risolvono pertanto in una diversa prospettazione del

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