Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29962 del 05/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29962 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XHINDI YLIVI N. IL 19/04/1989
avverso la sentenza n. 4668/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/06/2015

Xhindi Ylivi ricorre avverso la sentenza 5.3.14 della Corte di appello di Genova che ha confermato
quella in data 18.7.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di cui
all’art.624-bis c.p., all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione E 600,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo violazione di legge per mancata concessione delle

dell’imputato> e per , nonchè per la eccessività della pena.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché, quanto al primo
motivo, manifestamente infondato, avendo il giudice di appello del tutto legittimamente negato le
invocate attenuanti generiche in considerazione del precedente specifico connotante negativamente
la personalità dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile
anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che peraltro il ricorrente abbia in questa sede
evidenziato concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Il secondo motivo non ha formato oggetto di impugnazione in appello, per cui esso trova in questa
sede la preclusione derivante dal disposto di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015

attenuanti generiche, che ben potevano essere riconosciute per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA