Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29961 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29961 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA ANNA N. IL 05/12/1949
avverso l’ordinanza n. 19/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
CASTELVETRANO, del 22/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sezfite le conclusioni del PG Dott. ,–9. -….1″.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 22 marzo 2012 il Giudice del Tribunale di Marsala – Sezione
distaccata di Castelvetrano – in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di
sopravvenuta inefficacia dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo realizzato in
ampliamento rispetto a precedente edificio e di un appartamento di mq. 175 sito al primo
piano avanzata nell’interesse di SCIACCA Anna (soggetto condannato per il reato di

del 10 novembre 1993, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 1994). A motivo del rigetto la
circostanza che, nonostante l’intervenuto pignoramento da parte del Banco di Sicilia di una
parte delle opere edili abusivamente realizzate, in epoca antecedente alla trascrizione nei
registri immobiliari del titolo di acquisto da parte del Comune interessato, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 2644 cod. civ., la condannata SCIACCA Anna non aveva proceduto alla
demolizione nei termini di legge ed il Comune di Campobello di Mazara aveva acquistato a
titolo originario ipso jure la proprietà degli immobili senza che fosse intervenuto alcuno
provvedimento amministrativo che ne autorizzasse il mantenimento.
1.2 Ricorre avverso il detto provvedimento SCIACCA Anna a mezzo del proprio difensore
di fiducia deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale (art. 46 comma 5 del D.P.R. 380/01) per avere il giudice rigettato l’istanza nonostante
l’intervenuto pignoramento dell’immobile oltretutto sanabile (immobile realizzato nel 1991) ex
L. 724/94: rileva la difesa che il credito da soddisfare e che era alla base del disposto
pignoramento era sorto sin da epoca antecedente al 1995. Con un secondo motivo viene
censurato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione in ordine alla richiesta
avanzata in via subordinata, di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione fino alla
definizione della procedura esecutiva immobiliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le ragioni in base alle

costruzione abusiva con sentenza del Pretore di Marsala – Sezione Distaccata di Castelvetrano

quali il giudice dell’esecuzione ha disatteso la richiesta di sopravvenuta inefficacia
dell’ingiunzione a demolire e della subordinata richiesta di sospensione dell’esecutività di tale
ordine si basa su due ben precise argomentazioni, pienamente condivisibili in quando coerenti
con gli orientamenti giurisprudenziali assolutamente consolidati formatisi in subiecta materia.
2. La ragione prevalente è costituita dalla circostanza che non avendo la parte ricorrente
proceduto nei termini alla demolizione delle opere disposta dal Giudice penale contestualmente
alla sentenza, tali opere, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune per esplicita
previsione normativa andavano comunque demolite senza che rilevasse il fatto che in assenza

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di iniziative da parte del condannato l’immobile fosse stato acquisito al patrimonio comunale

non costituendo tale evento il presupposto per la sopravvenuta inefficacia dell’ordine (in
1

termini Sez. 3^ 18.12.2006 n. 1904, Turianelli, Rv. 235645; idem 28.11.2007 n. 4962, RG. in
proc. Mancini e altri, Rv. 238803). Invero è costante l’orientamento secondo il quale
l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è
incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e
con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la
delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al
mantenimento delle opere abusive.

dell’immobile per crediti vantati dall’istituto bancario, la motivazione resa dal Giudice è
assolutamente lineare e priva di vizi logici, avendo il Giudice riconfermato i limitati effetti di
pubblicità ex art. 2644 cod. civ. rispetto alla acquisizione delle opere al patrimonio del Comune
anche laddove il pignoramento sia avvenuto in epoca anteriore rispetto alla data di trascrizione
del titolo nei registri immobiliari.
4. In ogni caso il rilievo difensivo secondo il quale nella specie avrebbe dovuto trovare
applicazione il disposto di cui all’art. 44 comma 5 del D.P.R. 380/01 che consente
all’aggiudicatario di immobile abusivo assoggettato a procedura esecutiva di presentare istanza
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è palesemente destituita di fondamento
(circostanza che ha indotto il Giudice correttamente a rigettare sia pure implicitamente la
richiesta di sospensione dell’ingiunzione a demolire) in quanto l’immobile in questione, come
traspare dal provvedimento impugnato non era suscettibile di rilascio di concessione in
sanatoria in quanto ormai acquisito al patrimonio gratuito del Comune senza che fossero mai
intervenuti, come ricordato dal Giudice (pag. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata), provvedimenti
amministrativi che ne autorizzassero il mantenimento.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento – trovandosi essa in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – della somma di C 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 26 febbraio 2014
Il

n iglier

ensore

DEPOSITATA IN CANCELLEMA

I Presidente

3. Quanto, poi, alla incidenza della procedura esecutiva civile connessa al pignoramento

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